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Terremoto Abruzzo: assegnate le risorse per gli interventi di ricostruzione

Antisismica di
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Dopo la delibera Cipe che dà 3,9 mld all’Abruzzo, arriverà presto l'Ordinanza n. 3817, che, come spiega l'Ance, prevede misure su affitti agevolati, case mobili e contributi per la riparazione degli edifici


E` stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 243 del 19 ottobre 2009 la delibera CIPE del 26 giugno 2009 che, in attuazione di quanto previsto all`art. 14, comma, 1 del Decreto-legge n. 39/2009, convertito con modificazioni con Legge del 24 giugno 2009, n. 77, assegna nell`ambito della dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) le risorse per il finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle altre misure previste dal richiamato decreto.

In particolare, viene disposta l`assegnazione di 3.955 milioni di euro in favore del Presidente della Regione Abruzzo, in qualita` di Commissario delegato, chiamato a coordinare gli interventi, a comunicare il fabbisogno complessivo e ad attribuire le risorse ai soggetti competenti.

Con successive delibere del CIPE sara` individuata l`articolazione pluriennale di tali assegnazioni sulla base dei fabbisogni comunicati dal Commissario Delegato e compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica correlati all`utilizzo delle risorse FAS.

Per lo svolgimento delle attivita` di monitoraggio sulla realizzazione degli interventi e` previsto, ai sensi dell`art. 14, comma 5-quater, del Dl 39/2009, che il Presidente della Regione Abruzzo si avvalga dal 1 gennaio 2010 del Nucleo di Valutazione istituito presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

E`, invece, in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale l`ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3817 del 10 ottobre 2009 che introduce ulteriori misure e integrazioni a precedenti ordinanze.

Si segnalano soprattutto i seguenti articoli:
 
- Art. 1: i compensi spettanti agli amministratori di condominio per le prestazioni professionali rese per consentire la riparazione o ricostruzione delle parti comuni degli edifici rientrano nel contributo nel limite massimo del 2% della somma ammessa a contributo (modifica art. 8, comma 2, dell`OPCM n. 3803 del 15/08/2009);

- Art. 5: potranno usufruire degli affitti agevolati previsti dall`OPCM n. 3769 del 15/05/2009 solo coloro che non dispongano di un`altra soluzione abitativa alternativa nel territorio della provincia di residenza o di domicilio e non, come previsto precedentemente, nel territorio abruzzese (modifica art. 1, comma 2, dell`OPCM n. 3769 del 15/05/2009);

- Art. 8: viene integrata l`offerta abitativa con la messa a disposizione di 500 case mobili anche a titolo di locazione. Il Sindaco del Comune dell`Aquila e` autorizzato a riceverle nelle  more del completamento delle istruttorie delle domande di contributi, delle necessarie verifiche tecniche e della conseguente realizzazione delle opere di riparazione. Beneficiari delle stesse potranno essere:  i cittadini le cui abitazioni siano state classificate con esiti B, C, F o collocate in zona rossa e ancora non alloggiati; i nuclei familiari privi di una abitazione che presentano particolari problemi di economici, sanitari e familiari; gli studenti universitari che necessitano di un alloggio per poter proseguire il corso di laurea;

- Art. 10: il Commissario delegato, in sostituzione dei Comuni inadempienti, potra` provvedere non solo all`individuazione dei siti da adibire a deposito temporaneo dei materiali derivanti dal crollo nonche` di quelli provenienti dalla demolizione degli edifici danneggiati, ma anche all`individuazione dei siti di stoccaggio provvisorio, provvedendo, laddove necessario, anche alla realizzazione delle opere necessarie per l`allestimento dei siti, ivi comprese le occorrenti opere viarie. Il Commissario e` altresi` autorizzato a derogare all`art. 208 del Dlgs 152/2006 in tema di autorizzazione unica per nuovi impianti di smaltimento e recuperi di rifiuti (modifica art. 19 dell`OPCM n. 3797 del 30 luglio 2009);

- Art. 12: il contributo a titolo provvisorio per la riparazione degli edifici danneggiati o distrutti, previsto dall`art. 7 dell`OPCM n. 3803 del 15 agosto 2009 (vedi news n. 1073 del 01/09/2009), e` concesso in via di anticipazione nel limite del 25% dell`importo richiesto e, comunque, fino al limite massimo di 20.000 euro;

- Art. 16: i contributi previsti, anche con la modalita` del finanziamento agevolato, ai sensi dell`art. 1 dell`OPCM n. 3779 del 6 giugno 2009 (edifici B e C) e dell`art. 1 dell`OPCM n. 3790 del 9 luglio 2009 (edifici E), sono comprensivi delle spese concernenti le pertinenze.