Una semplice struttura in giardino può dare accesso alle agevolazioni fiscali? Non sempre. La risposta dell’Agenzia delle Entrate offre un chiarimento importante per chi sta valutando la realizzazione di una tettoia in legno come posto auto e punta a beneficiare del bonus ristrutturazioni. Dietro l’utilizzo effettivo dell’opera, infatti, si nascondono requisiti tecnici e documentali che possono fare la differenza tra l’ottenimento dell’agevolazione e il suo diniego.
Con la risposta all’interpello n. 118/2026, l’Amministrazione finanziaria ha esaminato il caso di un contribuente che nel 2025 ha costruito una struttura in legno su un cortile condiviso con il padre, di cui possiede il 50%. L’opera, secondo quanto dichiarato, viene utilizzata esclusivamente come parcheggio dell’auto ed è collegata all’abitazione principale.
Il contribuente ha sostenuto integralmente le spese dell’intervento, comprese quelle di progettazione, gli oneri amministrativi e l’Iva, chiedendo di poter accedere alla detrazione prevista dall’articolo 16-bis del Tuir. Il problema nasce però dalla documentazione: il titolo edilizio autorizzativo non contiene alcun riferimento alla destinazione della struttura come posto auto né al vincolo pertinenziale con l’immobile residenziale.
A sostegno della propria posizione, il richiedente ha evidenziato che il manufatto è considerato pertinenza ai fini Imu e ha prodotto una relazione tecnica che ne attesta sia l’utilizzo come parcheggio sia il collegamento funzionale con l’abitazione. Sul piano catastale, tuttavia, la struttura è registrata nella categoria C/2, destinata a magazzini e locali di deposito.
Il parere dell’Agenzia sulla tettoria in legno come posto auto
Nel proprio parere, l’Agenzia ricorda che il bonus ristrutturazioni è generalmente riservato agli interventi eseguiti su edifici esistenti e che le nuove costruzioni restano escluse. Tra le poche eccezioni rientrano però le autorimesse e i posti auto pertinenziali.
Per accedere all’agevolazione non è sufficiente dimostrare che l’opera venga utilizzata come parcheggio. È necessario che il vincolo di pertinenzialità con l’abitazione sia formalmente riconosciuto e risulti anche dalla documentazione edilizia. Richiamando la circolare 17/E del 2023, l’Agenzia ribadisce infatti che il titolo abilitativo deve attestare espressamente tale legame.
Non solo. A determinare il rigetto della richiesta contribuisce anche la classificazione catastale dell’immobile. Essendo censita in categoria C/2 e non in C/6, la struttura non può essere qualificata come autorimessa o posto auto ai fini fiscali.
Per questi motivi l’Agenzia conclude che la detrazione non può essere riconosciuta: mancano sia l’indicazione del vincolo pertinenziale nel titolo edilizio sia il corretto accatastamento dell’opera come autorimessa o posto auto.