Sulla Gazzetta Ufficiale del 12 novembre u.s., e` stato pubblicato il decreto legge contenente, fra l`altro, disposizioni interpretative e modificative dell`art. 3 della legge i 3 agosto 2010, n. 136 in materia di tracciabilita` dei flussi finanziari (D.L. 12 novembre 2010 n. 187, artt. 6 e 7).
Vi e` una modifica, molto importante, in relazione alla conseguenze della violazione degli obblighi di tracciabilita`.
Mentre, infatti, nel testo entrato al Consiglio dei Ministri, qualsiasi violazione di detti obblighi determinava la risoluzione di diritto del contratto, nel testo approvato e pubblicato in Gazzetta, questa grave sanzione civilistica viene ricollegata esclusivamente al ``mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita` delle operazioni``, cioe` alla forma piu` grave di inadempimento.
Con cio`, evidentemente, il Consiglio dei Ministri ha accolto le istanze di Ance e Confindustria che chiedevano una gradualita` delle sanzioni ed il rispetto del principio di proporzionalita`.
Il decreto legge e` entrato in vigore il 13 novembre u.s. ed e` stato presentato alle Camere per la conversione in legge.