Tutela dell'ambiente: allo studio l’introduzione del reato di "danneggiamento di habitat"

Lavori pubblici di Marco Zibetti
E' all'esame del Parlamento, informa una nota Ance, la norma che prevede l'introduzione nel dlgs 231/01, di sanzioni pecuniarie contro i reati ambientali


E` all`attenzione delle Commissioni Giustizia della Camera dei Deputati e Giustizia e Territorio e Ambiente del Senato, per il parere al Governo, lo Schema di D.Lgs recante ``Recepimento della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell`ambiente nonche` della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all`inquinamento provocato dalle navi e all`introduzione di sanzioni per violazioni`` (Atto n. 357, Relatori, al Senato, i Sen. Domenico Benedetti Valentini e Bruno Alicata del Gruppo parlamentare PdL, alla Camera da nominare).
 
Il testo prevede, in particolare, l`introduzione di una nuova fattispecie di reato nel Codice penale (art.733-bis) relativa al danneggiamento di habitat. Nello specifico, si dispone che chiunque distrugge o comunque deteriora in modo significativo l`habitat all`interno di un sito protetto e` punito con l`arresto fino a diciotto mesi e con l`ammenda non inferiore a 3.000 euro.

Ai fini dell`applicazione dell`articolo, viene specificato che si definisce ``habitat all`interno di un sito protetto`` qualsiasi habitat di specie per le quali la zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma della Dir.79/409/CE (ZTS) o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione (ZSC) a norma della Dir.92/43/CE.

Viene prevista, altresi`, l`introduzione nel D.Lgs 231/2001 (sulla disciplina della responsabilita` amministrativa delle persone giuridiche, delle societa` e delle associazioni anche prive di personalita` giuridica), di un articolo relativo ai reati ambientali, con la fissazione di sanzioni pecuniarie relative a numerose fattispecie. Si tratta, in particolare, di :

- danneggiamento di habitat di cui all`art. 733-bis del C.p., sopra menzionato, per cui viene stabilita una sanzione da centocinquanta a duecentocinquanta quote (l`importo di una quota nel D.Lgs 231/2001 viene stabilito pari ad un minimo di 258 euro fino ad un massimo di 1.549 euro);
- scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione di cui all`art.137 del D.Lgs 152/2006 (Codice dell`ambiente), per cui vengono stabilite sanzioni da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- esercizio delle attivita` industriali previste dall`allegato VIII del D.Lgs 152/2006 senza essere in possesso dell`autorizzazione integrata ambientale (art.29 quattuordecies) per cui e` prevista una sanzione fino a duecentocinquanta quote;
- attivita` di gestione di rifiuti (art.256 D.Lgs 152/2006), per cui sono fissate sanzioni da centocinquanta a trecento quote;
- bonifica dei siti (art.257 D.Lgs 152/2006), con sanzioni da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- tenuta dei registri obbligatori (art.258 D.Lgs 152/2006) per cui e` prevista una sanzione da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- traffico illecito di rifiuti e attivita` organizzate per il traffico illecito di rifiuti (artt.259 e 260 D.Lgs 152/2006), per cui sono disposte, rispettivamente, sanzioni da centocinquanta a duecentocinquanta quote e da trecento a ottocento quote;
- sistema informatico di tracciabilita` dei rifiuti (art.260-bis D.Lgs 152/2006) con sanzioni da centocinquanta a trecento quote;
- tutela dell`aria (art.279 D.Lgs 152/2006), con sanzioni fino a duecentocinquanta quote;
- cessazione e riduzione dell`impiego delle sostanze lesive di cui all`art.3, comma 6, della L.549/93 (Misure a tutela dell`ozono stratosferico e dell`ambiente), per cui si applica una sanzione da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

Lo Schema dopo l`espressione dei pareri parlamentari, da rendersi entro il 18 maggio prossimo, tornera` al Consiglio dei Ministri per la definitiva approvazione.


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