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UNCSAAL sottoscrive ricorso al TAR per modifica articoli 79 e 85 al Codice Appalti

Infissi e Serramenti di
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Dal testo sarebbero scomparsi importanti principi di garanzia, tra cui quelli che introducevano requisiti più rigorosi per l’accesso alle categorie specialistiche

 Pubblichiamo il comunicato stampa di UNCSAAL, Unione Nazionale dei Costruttori di Serramenti in Alluminio, Acciaio e Leghe, che ha sottoscritto un ricorso al TAR, opponendosi alla modifica degli articoli 79 e 85  del Codice Appalti:

Lo scorso 10 dicembre è stato pubblicato in Gazzetta il testo del nuovo Regolamento attuativo del Codice dei contratti Pubblici. Il provvedimento, DPR 207 del 5 ottobre 2010, entrerà in vigore 180 giorni dopo la pubblicazione, cioè il prossimo giugno.

Purtroppo dal testo pubblicato del Regolamento sono scomparsi alcuni importanti principi di garanzia, tra cui quelli che introducevano requisiti più rigorosi per l’accesso alle categorie specialistiche e viceversa è stato introdotto un percorso agevolato per ottenere una qualificazione senza requisiti.

Per scardinare questa impostazione, vessatoria per le imprese specializzate e potenzialmente in grado di minare la qualità complessiva degli appalti pubblici italiani, ACAI, AISES, ANIPA, ASSISTAL, NAD, UNCSAAL e decine di imprese specializzate (fra le quali i 30 maggiori Costruttori italiani di facciate continue) hanno depositato in data 7 febbraio 2011, presso il TAR del Lazio un ricorso per la modifica:
 
- del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”), pubblicato nella Gazz. Uff. 10 dicembre 2010, n. 288, S.O., con specifico riferimento all’art. 79, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nella parte in cui, nel dettare i “requisiti di ordine speciale” occorrenti per la qualificazione nei lavori pubblici, omette di indicare i requisiti di specializzazione richiesti per l’esecuzione delle lavorazioni o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali le strutture, gli impianti e le opere speciali, omettendo così di dare attuazione all’art. 37, comma 11, del Codice;

- dell’art. 85, comma 1, lettera b), punti 2 e 3 nella parte in cui, nel dettare le regole che le SOA devono applicare ai fini della qualificazone delle imprese che hanno affidato lavorazioni in subappalto e delle imprese subappaltatrici, stabilisce che l’importo dei lavori di ciascuna categoria scorporabile subappaltata (oltre il limite che la stessa norma indica) “può essere, così decurtato, utilizzato, in alternativa, per la qualificazione nella categoria prevalente ovvero ripartito tra la categoria prevalente e la categoria scorporabilee, per una percentuale riferita a tale categoria scorporabile non superiore al dieci per cento”.
 
Uncsaal auspica che la ripresa dei lavori al Tavolo Ministeriale dedicato agli Appalti Pubblici, recepisca la sostanza delle eccezioni denunciate, evitando in questo modo, il proseguimento dell’azione legale.