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Via libera al decreto di riforma delle P.A.: ecco la ‘rivoluzione’ degli appalti

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Il Decreto cancella le norme che rendono l'impresa principale responsabile in solido dei mancati versamenti fiscali del subappaltatore sui redditi da lavoro dipendente dovuti nel corso dell'appalto


Il Consiglio dei Ministri, nella giornata del 13 Giugno scorso, ha dato il via libera al Decreto sulle semplificazioni di riforma della P.A.. Tra le misure più urgenti che interessano il comparto delle costruzioni si segnalano le seguenti disposizioni:

Cancellata la responsabilità solidale fiscale
Viene eliminata la responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore. Il Decreto, infatti, cancella le norme che rendono l'impresa principale responsabile in solido dei mancati versamenti fiscali del subappaltatore, sui redditi da lavoro dipendente dovuti nel corso dell'appalto. Specificatamente, vengono cancellati i commi da 28 a 28-ter dell'articolo 35 della Legge 223/2006 che così recitano: comma 28 :"L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui e' tenuto il subappaltatore"

Comma 28-bis
"Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma 28, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. Il committente puo' sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte dell'appaltatore".

Comma 28-ter
"Le disposizioni di cui ai commi 28 e 28-bis si applicano in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nell'ambito di attivita' rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e, in ogni caso, dai soggetti di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Sono escluse dall'applicazione delle predette disposizioni le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3, comma 33, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163" .

Le gare: verifica requisiti solo per il primo classificato
Al fine di rendere più rapide le procedure di assegnazione dei contratti nelle gare a procedura aperta, le stazioni appaltanti potranno verificare i requisiti del primo classificato dopo aver aperto l'offerta tecnico-economica. Tale misura anticipa la riforma del codice Appalti ed è prevista anche dalle nuove direttive europee. La norma riguarda solo le gare effettuate a procedura aperta (senza pre-qualificazione delle imprese) e permette una forte accelerazione delle procedure di gara: le verifiche sui requisiti andranno eseguite solo sull'impresa prima in graduatoria. In caso di mancata comprova dei requisiti sono previste sanzioni quali l'esclusione dalla gara e l'escussione della cauzione. Sono, altresì, previste multe tra 25.822 e 51.545 euro e la sospensione da uno a tre anni dalle gare pubbliche.

Semplificazioni, Scia e Dia
Il Decreto prevede che diventi meno facile per le amministrazioni annullare in autotutela la validità di segnalazione e denuncia di inizio attività. Infatti, non basterà più invocare l'interesse pubblico e la possibilità decadrà dopo due anni dal rilascio. L'annullamento viene limitato ai soli casi presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale. Sono altresì accelerati gli interventi che richiedono il permesso edilizio. Una forte semplificazione anche per le varianti ai progetti per i quali si è già concesso un permesso di costruire. La bozza prevede la riduzione da 120 a 60 giorni del termine per istruire il permesso di costruire nei comuni di oltre 100 mila abitanti e poi i progetti particolarmente complessi .Sarà altresì consentita la Scia (segnalazione certificata inizio attività) per le varianti ai permessi di costruire che non comportano variazioni essenziali. Le P.A. avranno, infine, un limite massimo di 45 giorni per il rilascio delle autorizzazioni, dopo tale periodo scatta il silenzio-assenso.

Le liti temerarie
Oltre al costo delle controversia amministrativa, viene introdotta una multa in percentuale al valore della causa. Prevista anche la misura per accelerare il giudizio. Cancellazione della norma sui costi della manodoperaE' prevista la cancellazione della norma (comma 3-bis dell'articolo 82, del codice appalti), che impone di escludere i costi della manodopera delle offerte nelle gare al massimo ribasso.

Abolita l'Autorità Vigilanza Contratti
Il C.d.M. trasferisce all'Anticorruzione i poteri oggi detenuti dall'Autorità di Vigilanza. L'ANAC (autorità Anticorruzione) assumerebbe, di fatto, la vigilanza sui contratti pubblici con il relativo trasferimento delle risorse umane e finanziarie.