Vincoli paesaggistici: spetta allo Stato in via esclusiva la competenza

Lavori pubblici di Marco Zibetti
Il principio è stato ribadito dalla Corte Costituzionale, che ha sottolineato che le Regioni possono al più dettare norme che garantiscano livelli di tutela più alti di quelli previsti dal Codice


Con la sentenza n. 66 del 23 marzo 2012 la Corte Costituzionale ha ribadito che spetta allo Stato in via esclusiva disciplinare la materia dei vincoli paesaggistici ai sensi dell`art. 117, comma 2, lettera s) e che la legislazione regionale puo` solo dettare norme che garantiscano un livello di tutela del paesaggio maggiore di quello minimo stabilito dal D.lgs. 42/2004 ``Codice dei beni culturali e del paesaggio``.

Pertanto la Consulta ha dichiarato l`illegittimita` costituzionale dell`art. 45 decies della Legge del Veneto n. 10/2011 poiche` tale norma introduce deroghe al regime vincolistico delle aree ``ex Galasso``, ora disciplinate dall`art. 142 del Codice.

Si ricorda infatti che l`art. 142 del Codice, dopo aver elencato una serie di aree (comma 1: territori costieri, territori contermini ai laghi, fiumi, montagne, zone di interesse archeologico, ecc.) soggette a vincolo paesaggistico a prescindere dall`intervento di un atto amministrativo e quindi solo perche` individuate dalla legge, prevede alcune esclusioni dal vincolo stesso (comma 2: aree che alla data del 6 settembre 1985 erano ricomprese dagli strumenti urbanistici comunali nelle zone territoriali omogenee A e B del DM 1444/1968).


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