Rientrano tra gli interventi di ristrutturazione edilizia, a seguito della conversione in Legge 98/2013 del DL 69/2013, anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Lo evidenzia l’Agefis, associazione dei Geometri Fiscalisti.
L’agevolazione viene riconosciuta solo per gli edifici realizzati legittimamente, non è consentita la ricostruzione di edifici abusivi costruiti in violazione della disciplina urbanistica ed edilizia applicabile. Questo significa dunque che, l'edificio sorto su area non edificabile e nel frattempo demolito o crollato non potrà essere riedificato.
A seguito di tale riconoscimento resta, pertanto, possibile ottenere, se ci sono ancora delle rate in corso, la detrazione del 36% per i lavori già eseguiti a condizione che per tali lavori non sia stata richiesta l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata del 4%, in presenza di prima casa.
Si evidenzia che devono comunque essere rispettati i seguenti due requisiti:
• stessa volumetria;
• stessa destinazione d’uso.