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Agenzia delle Entrate: niente registro né bollo sull’Attestato di prestazione energetica

Energie rinnovabili di
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Con la risoluzione 83/E si fa chiarezza sui dubbi dei contribuenti sul regime tributario da applicare all’Ape al momento della registrazione dei contratti di affitto


Niente bollo né imposta di registro sull’Ape
, l’Attestato di prestazione energetica che dal 2013 va allegato obbligatoriamente agli atti di trasferimento a titolo gratuito e ai contratti di vendita e di locazione di immobili. Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 83/E, che risponde a i dubbi dei contribuenti sul regime tributario da applicare all’Ape al momento della registrazione dei contratti di affitto.

Come allegare l’Ape al contratto -
I soggetti tenuti alla registrazione del contratto di locazione possono scegliere se procedere alla registrazione in formato cartaceo presso un ufficio dell’Agenzia, oppure telematicamente tramite le applicazioni disponibili sul sito delle Entrate, Locazioni web, Siria e Iris. In questo caso, però, poiché non è previsto l’invio di allegati, il contribuente potrà presentare l’allegato in un momento successivo presso un ufficio dell’Agenzia, insieme all’attestazione di avvenuta registrazione del contratto in via telematica.

Zero bollo e registro, tranne alcune eccezioni -
L’attestato di prestazione energetica, allegato in originale o in copia semplice, non è soggetto a imposta di bollo, eccetto il caso in cui si tratti di una copia con dichiarazione di conformità all’originale rilasciata da un pubblico ufficiale. In questo caso si applica il bollo nella misura di 16 euro per ogni foglio. L’imposta di registro, infine, non è mai dovuta, tranne nel caso in cui, dopo aver registrato il contratto di locazione, il contribuente decide di registrare l’Ape per dare data certa all’attestato. In questa ipotesi è dovuta l’imposta fissa di registro, pari a 168 euro. Il testo della risoluzione è disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.it, nella sezione “Normativa e prassi”.