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Autorizzazione paesaggistica: il regolamento in Gazzetta Ufficiale

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L’obiettivo è liberalizzare una serie di piccoli interventi privi di impatto per il paesaggio, precedentemente sottoposti a lunghe procedure burocratiche

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Dpr n.31 del 13 Febbraio 2017: “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”.

Il nuovo regolamento, in vigore dal prossimo 6 Aprile, ha l’obiettivo di liberalizzare una serie di piccoli interventi privi di impatto per il paesaggio, precedentemente sottoposti a lunghe procedure burocratiche. Tutta una serie di interventi “minori”, quindi, saranno assoggettati al nullaosta paesaggistico semplificato, da rilasciare nel termine perentorio di 60 giorni. Saranno ammessi 31 interventi liberalizzati e 42 tipologie di opere “rapide” ed un unico modello da presentare a corredo della domanda.

La disposizione, quindi, estende gli interventi di lieve entità, i quali possono avere ora procedure veloci e va ad individuare le tipologie necessarie ad operazioni per le quali non è necessaria l’autorizzazione paesaggistica, nonché quelle per le quali l’autorizzazione è regolamentata grazie ad accordi di collaborazione con tra MIBACT, Regioni ed Enti locali. Il regolamento doveva già essere stilato nel 2014 poiché previsto dal Dl Cultura 83/2014 (articolo 12).

Questa normativa va di pari passo al Decreto 139/2010 il quale ha aperto la materia sull'autorizzazione paesaggistica semplificata. Viene specificato che, con l’approvazione del regolamento, si è definitivamente completato l’iter di riferimento normativo del sistema di autorizzazioni previsto dall’articolo 12 del Dl cultura.

Il Decreto, tra l’altro, ha stabilito nuovi criteri sull’operatività delle soprintendenze quando devono esprimersi su piani inerenti ad aree protette da vincolo. Viene, infatti, previsto che i pareri pertinenti ai nullaosta paesaggistici possano essere sottoposti d’ufficio (o su segnalazione delle amministrazioni interessate) a nuova verifica da specifiche commissioni di garanzia, le quali devono dare il loro parere entro e non oltre dieci giorni. Trascorso tale periodo, vige il silenzio assenso e quindi, conseguenzialmente, il documento si intende confermato (norma del Dl 83).