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Bonus Edilizi: dal Fisco un chiarimento sul visto

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Bonus Edilizi: dal Fisco un chiarimento sul visto
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Il Fisco svela le modalità di invio del visto di conformità “ora per allora” per i lavori che danno diritto ai Bonus Edilizi (Superbonus 110% e non solo)

L’Agenzia delle Entrate fornisce un interessante chiarimento riguardante il visto di conformità per l’ottenimento dei Bonus Edilizi e in particolare per poter beneficiare della cessione del credito o dello sconto in fattura.

Il visto di conformità “ora per allora”, previsto dall’articolo 14, comma 1-bis.2, del Dl n. 50/2022, diversamente da quello “ordinario”, posto dal professionista che ha già inviato le comunicazioni delle opzioni (prime cessioni del credito o sconti in fattura) relative ai bonus edilizi, non deve essere trasmesso all’Agenzia delle Entrate, in quanto non rappresenta una condizione per l’esercizio dell’opzione, già avvenuto, ma è finalizzato a limitare la responsabilità del cessionario, da far valere in occasione dei controlli effettuati dall’Amministrazione finanziaria.

Dunque, la forma di rilascio del visto di conformità è libera. È necessario, precisano le Entrate, che il professionista incaricato, alla data di rilascio del visto, abbia preventivamente effettuato la comunicazione prevista dall’articolo 21 del decreto Mef n. 164/1999.

Cosa deve contenere il visto di conformità?

In ogni caso, nel documento attestante il rilascio del visto, sottoscritto dal professionista incaricato, devono essere indicati il protocollo e progressivo della comunicazione dell’opzione per la prima cessione del credito o per lo sconto in fattura, a cui il visto si riferisce. Inoltre, tale documento deve contenere gli elementi essenziali dell’opzione, tra i quali, a titolo esemplificativo:

- il codice tributo del credito corrispondente alla tipologia di detrazione ceduta;

- il codice fiscale del condominio (se applicabile);

- il codice fiscale del titolare della detrazione (cedente);

- il codice fiscale del primo cessionario/fornitore;

- la tipologia di intervento agevolato;

- l’anno di sostenimento della spesa;

- l’ammontare della spesa sostenuta;

- l’ammontare del credito ceduto.

L’attestazione di rilascio del visto può essere inviata dal professionista incaricato al soggetto interessato tramite posta elettronica certificata.

 

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