Cosa succede se un immobile ristrutturato con il Bonus ristrutturazioni smette di essere abitazione principale dopo la fine dei lavori? È una domanda che interessa molti contribuenti e sulla quale l’Agenzia delle Entrate è intervenuta con un nuovo chiarimento. La risposta conferma che, in presenza di determinate condizioni, l’aliquota maggiorata del 50% può essere conservata anche se l’immobile viene successivamente destinato ad altro uso.
Il chiarimento arriva con la risposta a interpello n. 119/2026, che prende in esame il caso di un militare che, insieme alla moglie, ha acquistato un’abitazione all’inizio del 2026 trasferendovi la residenza e avviando lavori di ristrutturazione agevolati. Terminati gli interventi, il contribuente avrebbe però dovuto trasferirsi per servizio in un’altra città, concedendo in locazione la casa appena rinnovata.
Nel ricostruire il quadro normativo, l’Agenzia ricorda che per le spese sostenute nel 2025 e nel 2026 la detrazione per il recupero edilizio è generalmente pari al 36%, ma sale al 50% per i proprietari o titolari di diritti reali che effettuano interventi su immobili destinati ad abitazione principale. Per ottenere l’aliquota più favorevole è necessario che il contribuente possieda l’immobile all’avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese e che l’unità sia destinata ad abitazione principale.
L’Amministrazione finanziaria precisa inoltre che, se l’immobile non è abitazione principale all’inizio degli interventi, il beneficio maggiorato può comunque essere riconosciuto a condizione che lo diventi al termine dei lavori. Una volta maturato il diritto alla detrazione rafforzata, l’eventuale cambio di destinazione dell’immobile negli anni successivi non comporta la perdita dell’agevolazione.
Bonus ristrutturazioni: la conclusione dell’Agenzia delle Entrate
Per questo motivo, nel caso esaminato, il contribuente potrà continuare a beneficiare della detrazione del 50% anche dopo il trasferimento e la successiva locazione dell’immobile, purché la casa sia stata effettivamente adibita ad abitazione principale alla conclusione degli interventi.
L’Agenzia coglie inoltre l’occasione per richiamare le regole sulla documentazione delle spese. Quando più soggetti hanno diritto alla detrazione, il beneficio può spettare anche a chi non risulta intestatario di fatture o bonifici, purché abbia sostenuto effettivamente i costi. In questi casi la documentazione deve essere integrata con il nominativo del soggetto che ha effettuato il pagamento e con l’indicazione della quota di spesa sostenuta. Tale ripartizione deve essere definita fin dal primo anno di utilizzo della detrazione e non può essere modificata successivamente.
