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Compensazione dei crediti: al via le domande di annullamento

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Compensazione dei crediti: al via le domande di annullamento
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Il reset della compensazione dei crediti per i bonus edilizi è possibile tramite un’apposita funzionalità disponibile nell’area riservata del sito del Fisco

Dopo la notizia dei giorni scorsi riguardo alla possibilità di richiedere l’annullamento della compensazione dei crediti derivanti da interventi incentivati dai bonus edilizi, l’opzione è ora disponibile per la richiesta. Ne dà notizia l’Agenzia delle Entrate, che fornisce tutti i dettagli utili.

Il reset è possibile tramite l’apposita funzionalità, disponibile sulla “Piattaforma cessione crediti”, nell’area riservata del sito dell’Agenzia.

La chance, ricordiamo, è stata ufficializzata con il provvedimento del direttore dell’Agenzia dello scorso 22 settembre, che ha previsto anche la data entro la quale l’Amministrazione avrebbe messo a punto l’applicazione per trasmettere via web le variate intenzioni sulla compensazione dei benefici fiscali trasferiti. Con lo stesso intervento normativo, inoltre, è stato anche approvato il modello per la “Richiesta di annullamento della ripartizione in dieci rate annuali dei crediti residui”, che nelle more della predisposizione di una dedicata funzionalità, deve essere trasmesso tramite posta elettronica certificata all’indirizzo annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it.

Cosa comporta l’accoglimento della richiesta?

L’accoglimento della richiesta di annullamento comporta la riduzione dell’ammontare dei crediti fruibili per i quali era stata comunicata l’opzione per l’utilizzo in compensazione, con conseguente facoltà di cessione delle relative rate. In tal caso, la richiesta viene respinta limitatamente alle rate per le quali non risulti disponibile un credito fruibile sufficiente per lo stesso codice tributo e anno di riferimento.

Anche nell’ipotesi di revoca della comunicazione di ripartizione in dieci rate annuali dei crediti residui, l’ammontare degli stessi è ridotto. In questa situazione, l’intera richiesta viene respinta se non sono disponibili crediti sufficienti per assorbire la riduzione. È previsto inoltre il ripristino dell’ammontare della rata del credito originario, a cui saranno attribuiti il codice tributo, l’anno di riferimento e la scadenza che aveva prima della ripartizione in dieci rate.