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Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, n. 37

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Da domani entrerà in vigore il “Regolamento in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici”

Entrerà in vigore da domani, giovedì 27 marzo 2008, il Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2008, n. 37, ovvero il “Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici” (pubblicato in GU n.61 del 12 marzo 2008).

Il  Decreto si applica agli impianti posti al servizio degli  edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno  degli  edifici stessi o delle relative pertinenze.
Gli impianti vengono divisi, dallo stesso decreto ministeriale, in sette categorie:
•    Impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere;
•    Impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
•    Impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione e aerazione dei locali;
•    Impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
•    Impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione e aerazione dei locali;
•    Impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, montacarichi, di scale mobili e simili;
•    Impianti di protezione antincendio.

L’art. 3 indica le imprese abilitate all’esercizio delle diverse attività definite del decreto stesso (le imprese iscritte nel registro delle imprese o nell’Albo provinciale delle imprese artigiane, se l’imprenditore individuale o il legale rappresentante o i responsabile tecnico è in possesso dei requisiti professionali indicati nell’art. 4).
In accordo con l’art. 6, le imprese devono realizzare gli impianti in conformità alla normativa vigente, alle norme dell’UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione), del CEI (Comitato Elettronico Italiano) o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell’Unione Europea, e sono responsabili della corretta esecuzione degli impianti stessi.
È l’impresa installatrice che, al termine dei lavori, rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme vigenti. All’interno della dichiarazione di conformità dovranno essere compresi il progetto dell’impianto e una relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati nel corso dei lavori.
Per quanto riguarda gli impianti eseguiti prima dell’entrata in vigore del decreto, nel caso in cui la dichiarazione di conformità non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale certificazione potrà essere sostituita da una dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all’albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, sotto personale responsabilità, dopo aver svolto un sopralluogo ed eventuali accertamenti.
Per ciò che concerne gli obblighi del committente o del proprietario, quest’ultimo deve, prima di tutto, affidare i lavori di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria degli impianti a imprese abilitate in tal senso. In secondo luogo, il proprietario dovrà adottare le misure necessarie per mantenere le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia, tenendo conto delle istruzione per l’uso e la manutenzione predisposte dall’impresa installatrice dell’impianto. Ulteriori obblighi a carico del committente per quanto riguarda l’allacciamento di nuove forniture di gas, energia elettrica, acqua sono indicati all’art. 8.
Ovviamente, nel caso di mancato rispetto degli obblighi indicati a carico di ciascun soggetto, l’art. 15 del decreto prevede diverse sanzioni applicabili.

Fonte: Gazzetta Ufficiale