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Dl incentivi: il quadro completo degli interventi realizzabili senza Dia

Lavori pubblici di
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Salgono a 10, i tipi di intervento che, fermo restando il rispetto di norme di sicurezza, antisismiche ecc., possono essere realizzati senza bisogno della Dia. Una nota Ance riassume nel dettaglio la situazione


L`articolo 5 del DL n. 40 del 25/3/2010 (pubblicato sulla GU n. 71 del 26/3/2010) ha sostituito integralmente la norma contenuta nel TU Edilizia (DPR n. 380/2001) che disciplina i casi di intervento che possono essere realizzati senza alcun titolo abilitativo.

Fermo restando il rispetto delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie e di quelle relative all`efficienza energetica nonche` delle disposizioni di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio, con la riscrittura dell`articolo 6 del TU Edilizia diventano dieci le categorie di interventi soggette ad attivita` edilizia libera:

a) gli interventi di manutenzione ordinaria;
b) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all`articolo 3, comma 1, lettera b), sempre che non riguardino le parti strutturali dell`edificio, non comportino aumento del numero delle unita` immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici;
c) gli interventi volti all`eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell`edificio;
d) le opere temporanee per attivita` di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attivita` di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
e) i movimenti di terra strettamente pertinenti all`esercizio dell`attivita` agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
f) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessita` e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;
g) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell`attivita` agricola;
h) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l`indice di permeabilita`, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale;
i) i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori delle zone di tipo A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
j) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

Per alcune categorie di opere (di cui alle lettere b), f) h) i) l) la norma richiede tuttavia che prima dell`inizio dei lavori sia trasmessa al Comune una comunicazione telematica unitamente alle eventuali autorizzazioni richieste obbligatoriamente ai sensi delle specifiche norme di settore.

Per gli interventi di manutenzione straordinaria dovranno essere altresi` comunicati i dati identificativi dell`impresa alla quale sono affidati i lavori.

Download:
Le norme regionali sulla definizione degli interventi