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DL Infrastrutture: provvedimento in Gazzetta. I dettagli

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DL Infrastrutture: provvedimento in Gazzetta. I dettagli
Il DL Infrastrutture introduce novità per gli appalti pubblici di lavori, con nuove possibilità per la gestione dell’anticipazione sul prezzo e non solo

Il settore dei lavori pubblici si trova a fare i conti con un nuovo scenario, segnato dall’aumento dei costi e dalle difficoltà di approvvigionamento. In questo contesto, il DL Infrastrutture introduce una misura destinata a incidere sulla gestione finanziaria degli appalti in corso. Una novità temporanea, ma che può offrire un margine di respiro alle imprese alle prese con extracosti sempre più pesanti. Vediamo insieme cosa prevede il provvedimento.
La legge 7 agosto 2026, n. 152, di conversione del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 192 del 20 agosto 2026 ed è entrata in vigore il giorno successivo.
Tra le disposizioni di maggiore interesse per il comparto delle opere pubbliche figura l’articolo 1-bis, che modifica temporaneamente le modalità di recupero dell’anticipazione prevista dall’articolo 125 del Codice dei contratti pubblici.
La norma consente, in determinate condizioni, di sospendere il recupero dell’anticipazione sul prezzo per gli appalti di lavori in corso di esecuzione. L’obiettivo è fronteggiare le difficoltà legate alla disponibilità dei materiali e gli aumenti eccezionali dei prezzi di costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici connessi alle tensioni geopolitiche nell’area del Medio Oriente.

DL Infrastrutture: la sospensione del recupero dell’anticipazione

La possibilità è prevista su richiesta dell’appaltatore. Le stazioni appaltanti possono autorizzare la sospensione per il periodo strettamente necessario e comunque entro il 31 dicembre 2026, compatibilmente con le risorse disponibili secondo la normativa vigente.
La misura rappresenta una deroga temporanea al meccanismo ordinario stabilito dall’articolo 125 del Codice dei contratti pubblici, che prevede il recupero progressivo dell’anticipazione attraverso trattenute effettuate sui singoli Stati di Avanzamento Lavori (SAL).
Non si tratta, quindi, di una sospensione automatica: l’impresa deve presentare un’apposita istanza e la stazione appaltante deve autorizzarla. L’intervento resta inoltre circoscritto agli appalti pubblici di lavori già in corso e non può determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

DL Infrastrutture: esclusi gli interventi PNRR

Un limite importante riguarda le opere finanziate, anche solo parzialmente, con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Per questi interventi, infatti, la sospensione del recupero dell’anticipazione non trova applicazione.
La disciplina ha dunque carattere temporaneo e potrà essere utilizzata esclusivamente fino alla fine del 2026, nei limiti delle risorse disponibili.
Secondo l’analisi della Direzione Legislazione Opere Pubbliche dell’ANCE, la disposizione va nella direzione auspicata dall’associazione, perché consente di sostenere la liquidità degli operatori economici alle prese con l’incremento dei costi di materiali, carburanti e prodotti energetici.