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Emilia-Romagna: novità in materia di efficienza e certificazione energetica degli edifici

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Con la deliberazione n. 832/2013 la Regione adempie quindi agli obblighi di adeguamento della propria disciplina all’evoluzione normativa sovraordinata


La delibera della Giunta regionale emiliano-romagnola n. 832 del 24 giugno 2013  recante “Modifica degli allegati 1 e 15 della delibera dell'Assemblea legislativa del 4 marzo 2008 n. 156 - Parte seconda – Allegati” è stata pubblicata sul bollettino ufficiale  n.197 del 17.07.2013, con essa la Regione ha apportato alcune modifiche alla propria disciplina in materia di requisiti minimi di efficienza energetica degli edifici, nonché alle procedure di certificazione energetica.

Le modifiche all’allegato 1 sono conseguenti all’emanazione del decreto del Ministero dello sviluppo economico del  22 novembre 2012 con il quale viene apportata “Modifica dell'allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/Ce relativa al rendimento energetico nell'edilizia”, e del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 novembre 2012 con il quale viene apportata  la “Modifica del decreto 26 giugno 2009, recante le Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici".

Con la deliberazione n. 832/2013 la Regione adempie quindi agli obblighi di adeguamento della propria disciplina all’evoluzione normativa sovraordinata, nelle more di una sua più organica e sistematica revisione conseguente al recepimento della citata direttiva 2010/31/UE, avvenuta con decreto legge n. 63/2013 attualmente in fase di conversione. Con atti successivi verranno quindi regolate eventuali incongruenze che si dovessero manifestare a causa della sovrapposizione dell’evoluzione normativa ai diversi livelli di competenza, che negli ultimi mesi ha subito una improvvisa accelerazione .

Le modifiche all’Allegato 15 riguardano invece le caratteristiche di efficienza energetica richieste alle unità di mini e micro-cogenerazione per essere utilizzate con le finalità di cui ai requisiti previsti ai punti 21 e 22 dell’Allegato 2 della deliberazione n. 156/08 e s.m., e tengono conto delle modalità di determinazione della “cogenerazione ad alto rendimento” attraverso l’utilizzo dell’indice PES (Primary Energy Saving) che quantifica il risparmio di energia primaria conseguito da un’unità di cogenerazione rispetto alla produzione separata di energia elettrica e calore.