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Entrate: nuova guida alle agevolazioni fiscali del 55% per il risparmio energetico

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La guida, aggiornata al mese di luglio 2011, tiene conto delle ultime modifiche alla disciplina introdotte dal "dl sviluppo" e dalla "Manovra correttiva"


Sul sito internet dell`Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) e` stata pubblicata la Guida alle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico (detrazione del 55%), aggiornata al mese di luglio 2011, alla luce delle ultime modifiche all`applicabilita` dell`agevolazione, introdotte dal cd. ``Decreto sviluppo`` e dalla ``Manovra correttiva``.

Tra le principali novita`, la conferma dell`eliminazione, dal 14 maggio 2011, dell`obbligo di indicazione separata in fattura del costo della manodopera, stabilito a pena di decadenza dal beneficio, in analogia con quanto previsto ai fini della detrazione del 36%.

In merito, l`Agenzia delle Entrate, nella propria Guida, ripercorre le principali novita` applicative dell`agevolazione, in vigore fino al 31 dicembre 2011, relative a:

- eliminazione dell`obbligo di separata indicazione in fattura del costo della manodopera utilizzata per l`esecuzione degli interventi agevolati.
Tale semplificazione, introdotta, a livello normativo, ai fini della detrazione Irpef del 36%, e` stata estesa dall`Agenzia delle Entrate anche alla detrazione del 55%.
Cio` a conferma dell`orientamento dell`ANCE, che aveva rilevato come l`indicazione in fattura del costo della manodopera fosse divenuta obbligatoria per effetto del rinvio ``generico`` agli adempimenti imposti per la detrazione del 36%, con la conseguenza che il venir meno dell`obbligo ai fini del ``36%`` produce effetti anche per il ``55%``.
Si deve ritenere che il venir meno di tale obbligo operi per le fatture emesse dal 14 maggio 2011, data di entrata in vigore del cd. ``Decreto sviluppo``.

- riduzione dal 10% al 4% della ritenuta sui bonifici relativi alle spese agevolate con le detrazioni del 36% e del 55%, operante dal 1° luglio 2010.
La riduzione al 4% accoglie le istanze dell`ANCE, secondo la quale la ritenuta si traduce unicamente in una minor disponibilita` monetaria che va ad aggiungersi alle gia` ingenti problematiche finanziarie legate all`attuale congiuntura economica.
In ordine alla decorrenza della disposizione, l`Agenzia delle Entrate conferma quanto rilevato dall`ANCE, circa l`efficacia della riduzione per i bonifici effettuati a decorrere dal 6 luglio 2011, data di entrata in vigore del D.L. 98/2011.

Nella Guida sono, infine, confermati i criteri di ripartizione della detrazione per le spese sostenute dal 1° gennaio 2011, che, per effetto dell`art.1, comma 48, della legge 220/2010, opera in 10 quote annuali di pari importo, anziche` in 5, come avveniva per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2010.