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Fondo per la prevenzione del rischio sismico: ripartite tra le Regioni le risorse

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I fondi, per un totale di 140 milioni di euro, sono stati destinati a indagini di microzonazione sismica e interventi di rafforzamento o sostituzione di edifici pubblici e privati


Sono state ripartite tra le Regioni le risorse dell’annualità 2011 del Fondo per la prevenzione del rischio sismico, istituito a seguito del terremoto in Abruzzo dall’art. 11 del D.L. 28 aprile 2009, n. 39 e disciplinato dall’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4007 del 29 febbraio 2012.
 
La suddivisione è stata stabilita con il decreto 16 marzo 2012, “Attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 - annualita' 2011”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 138 del 15 giugno 2012.
 
In particolare, dei complessivi 145,1 milioni di euro resi disponibili, sono stati ripartiti circa 140 milioni, destinati alla copertura finanziaria delle seguenti tipologie di intervento:
a) Indagini di microzonazione sismica;
b) Interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione di edifici e opere infrastrutturali di proprietà pubblica,d’interesse strategico per finalità di protezione civile o rilevanza particolare per le conseguenze di un collasso, esclusi gli edifici scolastici, già destinatari di altri contributi pubblici;
c) Interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione di edifici privati.
 
Per la tipologia a), le risorse stanziate per il 2011 ammontano a circa 10 milioni di euro; per le categorie b) e c), le risorse sono pari a circa 130 milioni di euro. La parte restante del Fondo, assegnata ad altri interventi urgenti e indifferibili per la mitigazione del rischio sismico, è invece gestita a livello centralizzato dal Dipartimento della Protezione Civile.

Entro il 30 luglio 2012 ogni Regione comunicherà al Dipartimento della Protezione Civile la somma da destinare agli interventi di cui alla lettera c), corrispondente a una quota tra il 20% e il 40% del finanziamento ad essa assegnato per le tipologie b) e c). Si sottolinea che possono non attivare i contributi di cui alla lettera c) le Regioni che fruiscono di un finanziamento per le categorie b) e c) inferiore a 2.000.000 di euro, ai sensi dell’art. 2, comma 5, dell’Ordinanza.

L’art. 3 del decreto di ripartizione delle risorse disciplina il monitoraggio degli interventi finanziati dal Fondo. Sono previste procedure informatizzate per la trasmissione, tra Comuni, Regioni e Protezione Civile, degli atti relativi alla realizzazione degli studi di microzonazione sismica, delle proposte di priorità di edifici pubblici strategici, delle richieste relative agli edifici privati, ecc.. I finanziamenti maggiori (superiori al milione di euro) sono stati concessi a Calabria, Sicilia e Campania.

Per quanto riguarda l’attivazione dei finanziamenti di cui alla lettera c), i Comuni destinatari dei fondi provvederanno a pubblicizzare l'iniziativa mediante l'affissione di un bando nell'Albo pretorio e sul sito web istituzionale del Comune, chiedendo ai cittadini che intendono aderire di presentare la richiesta di finanziamento secondo la modulistica riportata nell'allegato 4 all’Ordinanza, entro 60 giorni dall'affissione o dalla pubblicazione del bando nell'Albo pretorio. Al momento della presentazione della richiesta, non è previsto allegare elaborati progettuali.

Il Comune trasmetterà le richieste alle Regioni che formuleranno e pubblicheranno entro il 10 febbraio 2013 una graduatoria sulla base dei seguenti criteri: tipo di struttura; anno di realizzazione; occupazione giornaliera media; classificazione e pericolosità sismica; eventuali ordinanze di sgombero pregresse emesse in regime ordinario, motivate da gravi deficienze statiche; prospicienza su vie di fuga. I criteri di priorità sono dettagliati nell’allegato 3 all’Ordinanza.

I soggetti in posizione utile nella graduatoria dovranno presentare un progetto di intervento entro 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, per gli interventi di rafforzamento locale, e 180 giorni, per gli interventi di miglioramento sismico o demolizione/ricostruzione.

Per gli interventi di rafforzamento locale, si applicano i requisiti di cui agli articoli 9 e 11 dell’Ordinanza. Nel caso di miglioramento sismico, il progettista deve dimostrare che, a seguito dell'intervento, si raggiunge una soglia minima del rapporto capacità/domanda pari al 60%, e comunque un aumento della stessa non inferiore al 20% di quella del livello corrispondente all'adeguamento sismico.

Gli interventi di demolizione e ricostruzione devono restituire edifici caratterizzati dagli stessi parametri edilizi dell'edificio preesistente, salvo il caso in cui siano consentiti dalle norme urbanistiche interventi di sostituzione edilizia.

I lavori dovranno iniziare entro 30 giorni dalla data nella quale viene comunicata l'approvazione del progetto e del relativo contributo ed essere completati entro 270, 360 o 450 giorni rispettivamente nei casi di rafforzamento locale, di miglioramento simico o di demolizione e ricostruzione. Tali termini sono indicati all’articolo 14 dell’Ordinanza.

L’importo massimo del contributo per gli interventi sulle parti strutturali di edifici privati, indicato all’articolo 12 dell’Ordinanza, è così stabilito:
- Rafforzamento locale: 100 euro per ogni m2 di superficie lorda coperta di edificio soggetta ad interventi, con il limite di 20.000 euro massimo per ogni unità abitativa e 10.000 euro per altre unità immobiliari;
- Miglioramento sismico: 150 euro per ogni m2 di superficie lorda coperta di edificio soggetta ad interventi, con il limite di 30.000 euro massimo per ogni unità abitativa e 15.000 euro per altre unità immobiliari;
- Demolizione e ricostruzione: 200 europer ogni m2 di superficie lorda coperta di edificio soggetta ad interventi, con il limite di 40.000 euro massimo per ogni unità abitativa e 20.000 euro per altre unità immobiliari.

I contributi sono concessi dalle Regioni con il versamento di somme corrispondenti agli stati di avanzamento dei lavori. La prima rata è erogata al momento dell’esecuzione del 30% del valore delle opere strutturali in progetto, la seconda rata è erogata al momento dell’esecuzione del 70% del valore e l’ultima rata è erogata a saldo, al completamento dei lavori o, se previsto, alla presentazione del certificato di collaudo statico. Le indicazioni di massima sulle procedure di erogazione dei contributi sono descritte nell’allegato 6 all’Ordinanza.