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‘I voucher per la digitalizzazione discriminano i professionisti’

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Tra i requisiti per la partecipazione all’agevolazione c’è l’obbligo di iscrizione presso il Registro delle Imprese tenuto dalle Camere di commercio

Il Ministero dello Sviluppo Economico, tramite il Decreto Direttoriale del 24 ottobre 2017, ha previsto la misura agevolativa “Voucher per la digitalizzazione delle PMI”. La misura prevede un contributo, tramite concessione di un “voucher”, di importo non superiore a 10 mila euro, finalizzato all'adozione di interventi di digitalizzazione dei processi aziendali e di ammodernamento tecnologico. Tra i requisiti per la partecipazione all’agevolazione c’è l’obbligo di iscrizione presso il Registro delle Imprese tenuto dalle Camere di commercio. Ciò esclude di fatto l’accesso a tale misura agli studi professionali e, più in generale, ai liberi professionisti.

A questo proposito, lo scorso 19 gennaio 2018, il Comitato Unitario Professioni (CUP) e la Rete Professioni Tecniche (RPT) hanno inviato una Nota con la quale chiedevano al MISE di provvedere affinché venisse sanata l’esclusione dei liberi professionisti. Il 29 gennaio successivo il MISE ha risposto ribadendo l’interpretazione della Direzione generale per l’inapplicabilità dell’equiparazione tra PMI e professionisti per l’accesso alla misura in oggetto. A questo punto CUP e RPT hanno rivalutato attentamente la ricostruzione normativa proposta, facendo predisporre un parere pro veritate dal prof. Avv. Nicola Colacino.

Il parere conferma come “(..)sin dall’entrata in vigore della legge di stabilità 2016, il legislatore italiano ha inteso affermare la piena equiparazione tra PMI e liberi professionisti ai fini dell’accesso ai piani operativi sopra richiamati (POR e PON riconducibili alla programmazione dei fondi strutturali europei 2014/2020 ndr), con ciò innovando rispetto alla disciplina legislativa precedente, (…) e ampliando, per l’effetto, la platea dei destinatari degli interventi promossi sui fondi strutturali comunitari destinati alle PMI”.

Il parere afferma, inoltre, quanto segue: “La rilevata equiparazione porta, quindi, ad affermare che, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 1, comma 821, della legge n. 208/2015, tutti gli interventi di sostegno alle PMI previsti dai piani operativi PON e POR debbano ritenersi estesi ipso iure anche ai liberi professionisti, stante il chiaro tenore letterale dell’abrogata disposizione e di quella che l’ha sostituita”.

Il parere commissionato da CUP e RPT conferma come l’equiparazione dei liberi professionisti alle PMI non possa essere 'interpretata' secondo un non meglio precisato 'principio di ragionevolezza' che produce effetti di evidente discriminazione tra le due categorie di soggetti, ponendosi con ciò apertamente in contrasto con la chiara volontà del legislatore nazionale ed europeo.

L’interpretazione proposta introduce un elemento di discrezionalità che dovrebbe essere estraneo alla funzione meramente attuativa delle disposizioni di legge istituzionalmente propria di tutte le amministrazioni pubbliche. Senza contare che allo stato attuale tale interpretazione, discrezionale come tutte le interpretazioni, risulta fortemente lesiva di un diritto normativamente sancito dei liberi professionisti.

CUP e RPT, pertanto, confidando nel buon senso e nell’attenzione del Ministro Calenda nei confronti di questi temi, reiterano la richiesta di annullamento in autotutela del Decreto direttoriale 24 ottobre 2017, la modifica dei requisiti di accesso alla misura agevolativa ed in particolare l’esclusione per i liberi professionisti dell’obbligo di iscrizione al Registro delle Imprese, nonché la riapertura dei termini di presentazione delle domande, riservandosi ogni ulteriore azione al riguardo.