1. Home
  2. Notizie e Mercato
  3. Il Ministero del Lavoro ribadisce: il Durc non è autocertificabile

Il Ministero del Lavoro ribadisce: il Durc non è autocertificabile

Lavori pubblici di
Una nota ufficiale risponde alla richiesta di chiarimenti avanzata dall'Ance insieme alle altre parti sociali, confermando l’obbligatorietà delle valutazioni effettuate da un organismo tecnico


Il Ministero del Lavoro e` intervenuto per rispondere alla lettera congiunta inviata da Ance e da tutte le altre parti sociali dell`edilizia, nei giorni scorsi, in materia di non autocertificabilita` del Durc, scritta a seguito di alcune notizie apparse anche sugli organi di stampa.

Il dicastero ha ribadito nella nota in oggetto che la certificazione relativa al regolare versamento della contribuzione obbligatoria, non costituisce una certificazione dell`effettuazione di una mera somma a titolo di contribuzione (come si intende dall`art. 46 del D.P.R. n. 445/2000) ma e` un`attestazione dell`Istituto previdenziale circa la correttezza della posizione contributiva di una realta` aziendale effettuata dopo complesse valutazioni tecniche di natura contabile derivanti dalla applicazione di discipline lavoristiche, contrattuali e previdenziali.

Pertanto, con l`introduzione dell`art. 15 della L. n. 183/2011, il legislatore ha ribadito esclusivamente una modalita` di acquisizione del Durc da parte della P.A. (modalita` tra l`altro gia` espressa nell`art. 16bis comma 10 della L. n. 2/2009), senza intaccare il principio gia` in passato espresso secondo il quale  le valutazioni effettuate da un Organismo tecnico non possono essere sostituite da un`autodichiarazione, che non insiste evidentemente ne` su fatti, ne` su status, ne` tantomeno su qualita` personali.

L`art. 44bis, inoltre, avrebbe precisato, secondo il dicastero, che nel procedere al controllo delle informazioni relative alla regolarita` contributiva ai sensi dell`art. 71, la P.A. puo` acquisire un Durc, non autocertificabile, dal soggetto interessato i cui contenuti potranno essere vagliati dall`amministrazione con le stesse modalita` previste per l`autocertificazione (ex art. 71 del D.P.R. n. 445/2000).