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Immobili all’asta: un chiarimento sulla tassazione

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Immobili all’asta: un chiarimento sulla tassazione
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Le imposte di registro sugli immobili acquistati all’asta si calcolano sul prezzo di aggiudicazione o sul valore catastale, cioè sul “prezzo valore”?

Come si calcolano le imposte di registro per gli immobili acquistati all’asta? Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate, rispondendo al quesito di un contribuente. Ve lo proponiamo di seguito.

“In caso di acquisto di un immobile tramite asta giudiziaria, ipotizzando che il prezzo di aggiudicazione sia superiore al valore catastale, è possibile chiedere di calcolare le imposte di registro sul valore catastale (c.d. prezzo valore) piuttosto che sul prezzo di aggiudicazione?”.

La risposta di Paolo Calderone su FiscoOggi

La risposta è affermativa, purché sussistano i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti per l’applicazione del sistema del “prezzo valore” (introdotto, si ricorda, dall’articolo 1, comma 497, della legge n. 266/2005). È applicabile, ad esempio, per l’acquisto di immobili a uso abitativo (e relative pertinenze) da parte di persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali.

Il sistema del "prezzo valore" prevede che la base imponibile, per il calcolo delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, sia costituita dal “valore catastale” dell’immobile, indipendentemente dal corrispettivo pattuito e indicato nell’atto.

Dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 6 del 15 gennaio 2014, tale possibilità risulta estesa anche alle ipotesi in cui il trasferimento avvenga in sede di espropriazione forzata o a seguito di pubblico incanto.

La richiesta dell’acquirente di voler usufruire del sistema del prezzo valore e le previste dichiarazioni devono essere formulate, in ogni caso, prima della registrazione del provvedimento giudiziale (risoluzione n. 38/2021).