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Ingegneri: assicurazione obbligatoria solo per chi esercita effettivamente la professione

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Questa la conclusione del Centro Studi del CNI sulla questione relativa all’assicurazione che copre i danni eventualmente arrecati alla clientela in seguito ad errori, omissioni o negligenze


L’obbligo di assicurazione professionale vale esclusivamente per gli ingegneri iscritti agli Ordini che esercitano, in modo effettivo, l’attività libero-professionale. Al contrario, gli ingegneri iscritti, ma che non esercitano concretamente, non sono obbligati a sottoscrivere l’assicurazione professionale. Nessun obbligo, a maggior ragione, anche per gli ingegneri assunti dalla Pa che esercitano la professione in esclusiva per il proprio ente e per quei dipendenti delle aziende private che non firmano i progetti.

Queste le conclusioni più importanti contenute in una nota diffusa dal Centro Studi del CNI che ha esaminato la questione relativa all’assicurazione che ha per oggetto la responsabilità civile dei professionisti e che copre i danni eventualmente arrecati alla clientela in seguito ad errori, omissioni o negligenze.

Il documento del Centro Studi mostra come, anche se l’obbligatorietà si riferisce in astratto a tutti i professionisti iscritti ai rispettivi Ordini, diventi effettiva solo quando gli ingegneri mostrano di esercitare in modo effettivo la professione. Non è, perciò, la qualità di professionista iscritto all’Ordine che determina l’insorgenza dell’obbligo ma l’ulteriore condizione dell’esercizio dell’attività. Solo quest’ultima, infatti, mette l’ingegnere in contatto con la clientela, obbligandolo a preservarla dalle eventuali conseguenze derivanti dal commettere eventuali errori o negligenze professionali.

I professionisti sottoposti all’obbligo saranno comunque tenuti ad assicurarsi prima di assumere un eventuale incarico. Infatti, il cliente può pretendere da esso l’esibizione della polizza assicurativa prima dell’affidamento dell’incarico stesso.