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Intermediazione immobiliare: un chiarimento sulla detrazione

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Intermediazione immobiliare: un chiarimento sulla detrazione
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Approfondiamo il tema della detrazione Irpef delle somme pagate a soggetti di intermediazione immobiliare per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale

La domanda che un contribuente pone all’Agenzia delle Entrate aiuta a chiarire una questione relativa al bonus fiscale riconosciuto per le spese di intermediazione immobiliare. Leggiamo innanzitutto la domanda.

“Mia moglie, casalinga, è a mio carico e siamo in regime di separazione di beni. A breve acquisteremo un appartamento, attraverso un’agenzia immobiliare, che sarà intestato solo a lei e che risulterà prima casa. Io nel presentare il 730 posso detrarre le spese di intermediazione sostenute? Le fatture dell’agenzia devono essere intestate a me o a mia moglie?”

La risposta di Paolo Calderone su FiscoOggi

L’art. 15 - comma 1 - lett. b-bis) del Tuir prevede la detrazione dall’Irpef delle somme pagate a soggetti di intermediazione immobiliare per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. In particolare, è prevista una detrazione del 19% dei compensi comunque denominati, pagati per l’attività di intermediazione, per un importo non superiore a 1.000 euro per ciascuna annualità.

La detrazione spetta esclusivamente alla persona che acquista l’immobile (proprietario). Non può essere usufruita, invece, da chi sostiene le spese di intermediazione nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico (circolare dell’Agenzia delle entrate n. 13/2019), anche se la fattura rilasciata dall’agenzia immobiliare è a lui intestata.