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La valutazione di impatto ambientale in Gazzetta Ufficiale

Ecologia e tutela ambientale di
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La disposizione inserisce una nuova definizione di “impatti ambientali” che comprende anche gli effetti significativi di un progetto sociale su popolazione, salute, patrimonio culturale e paesaggio

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio 2017 è stato pubblicato il Decreto legislativo del 16 Giugno 2017, n. 104 recante “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”.

Il Decreto attua la direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. La disposizione inserisce una nuova definizione di “impatti ambientali”, in conformità con le prescrizioni della direttiva Ue, che comprende anche gli effetti significativi, diretti e indiretti, di un progetto sociale su: popolazione, salute umana, patrimonio culturale e paesaggio.

Il Governo, con nota del 10 Marzo 2017, aveva comunicato che: “Allo stato attuale, da un’analisi della durata media delle procedure di competenza statale, si riscontrano tempi medi per la conclusione dei procedimenti di VIA di circa 3 anni, mentre per la verifica di assoggettabilità a VIA sono necessari circa 11,4 mesi, con un rallentamento dell’iter valutativo dei progetti dovuto anche alla frammentazione delle competenze normative, regolamentari e amministrative tra Stato e Regioni. Il decreto risponde quindi, tra l’altro, all’esigenza di superare tale frammentazione.”

Lo stesso Esecutivo aveva anche comunicato che gli elementi maggiormente significativi del Decreto, sono i seguenti:
- la facoltà per il proponente di richiedere, in alternativa al provvedimento di VIA ordinario, il rilascio di un “provvedimento unico ambientale”, che coordini e sostituisca tutti i titoli abilitativi o autorizzativi riconducibili ai fattori ambientali;
- la riduzione complessiva dei tempi per la conclusione dei procedimenti, cui è abbinata la qualificazione di tutti i termini come “perentori” ai sensi e agli effetti della disciplina generale sulla responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile dei dirigenti, nonché sulla sostituzione amministrativa in caso di inadempienza;
- una nuova definizione di “impatti ambientali”, modulata in aderenza con le prescrizioni della direttiva Ue, che comprende anche gli effetti significativi, diretti e indiretti, di un progetto sulla popolazione, la salute umana, il patrimonio culturale e il paesaggio;
- la possibilità di presentare nel procedimento di VIA elaborati progettuali con un livello informativo e di dettaglio equivalente a quello del progetto di fattibilità o comunque a un livello tale da consentire la compiuta valutazione degli impatti, con la possibilità di aprire con l’autorità in qualsiasi momento un confronto per condividere la definizione del livello di dettaglio degli elaborati progettuali;
- l’eliminazione per il proponente dell’obbligo, nella verifica di assoggettabilità a Via, di presentare gli elaborati progettuali, per la fase dello “screening” sarà sufficiente uno studio preliminare ambientale, come previsto dalla normativa europea”.