Oggi vi presentiamo un chiarimento di natura fiscale riguardante la partita Iva e in particolare il passaggio dal regime forfetario a quello ordinario. Questo processo può essere considerato come l’inizio di una nuova attività e, dunque, dà diritto all’aliquota agevolata del 5%? Andiamo a scoprire la risposta dell’Agenzia delle Entrate.
La spiegazione offerta dalle Entrate nasce dalla richiesta di una contribuente, finalizzata proprio alla corretta interpretazione dell'articolo 1, comma 65, della legge n. 190/2014, che disciplina l'applicazione dell'aliquota del 5% al reddito determinato secondo i criteri del regime forfetario. L’istante, passata nel medesimo periodo d’imposta da lavoratrice dipendente ad autonoma, ritiene di poter accedere al regime forfetario solo a partire dal secondo anno di attività, considerato che per il primo (quello del presunto inizio della nuova attività) non ha potuto usufruire di tale regime (e della relativa aliquota ridotta fino al quinto anno di attività) per superamento della soglia del reddito di lavoro dipendente, secondo quanto previsto dalla causa ostativa prevista dal comma 57 del medesimo articolo della legge citata.
Partita Iva: la risposta dell’Agenzia delle Entrate
Ribadendo il presupposto obbligatorio per cui l'attività da esercitare non deve costituire una mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (salvo l'eccezione prevista per la pratica obbligatoria), l’Agenzia ricorda che a questo proposito sia indispensabile valutare se la nuova attività si rivolga alla medesima clientela e necessiti delle stesse competenze lavorative. Ne consegue che ci sarà una sostanziale continuità nel caso in cui, ad esempio, il contribuente sceglierà di esercitare la medesima attività rivolgendosi allo stesso mercato di riferimento.
In relazione al quesito formulato dalla contribuente, l’Amministrazione ritiene che nei suoi confronti l'aliquota agevolata non trovi applicazione, dal momento che la previsione di tale aliquota, come anticipato, è tesa a favorire esclusivamente coloro che iniziano una nuova attività applicando il regime forfetario (e la relativa imposta sostitutiva) fin dal principio.
Pertanto, coloro che iniziano una nuova attività in regime ordinario, ad esempio perché in presenza di una causa di esclusione tipica del regime forfetario, e solo successivamente ''entrano'' nel regime forfetario continuando a svolgere la medesima attività, non possono beneficiare dell'aliquota agevolata del 5%, come nel caso della contribuente in questione.
Proprio l’impossibilità di fruire dell’aliquota agevolata prevista per il primo quinquennio di attività, conclude l’Agenzia, finisce con l’assorbire ogni ulteriore considerazione, anche quelle relative alla sussistenza del requisito della ‘novità’ ai fini dell'applicazione di tale aliquota.
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