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Prezzo - Valore: chiarimenti ministeriali nell’ambito delle imposte di registro, catastali e ipotecarie

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Nel caso dell’acquisto


E' esclusa la possibilità per l’acquirente di presentare successivamente al rogito un atto integrativo per accedere ai benefici del ``prezzo-valore``(base imponibile pari al valore catastale dell`immobile); questo è quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate attraverso la Risoluzione Ministeriale n. 145/E del 9 giugno 2009.

In merito a ciò, la legge Finanziaria 2006, in particolare l'art. 1, comma 497 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ha introdotto la facoltà, per le cessioni d’immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, effettuate nei confronti di persone fisiche che non agiscono nell'esercizio d’attività d'impresa o professionale, di considerare come base imponibile, ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, il valore catastale dell'immobile e non il valore commerciale dello stesso.

Come ha chiaramente specificato l'Agenzia delle Entrate nella sopra citata R.M. 145/E/2009, fermo restando l'obbligo delle parti di specificare nell'atto il corrispettivo pattuito, “si deve escludere che la dichiarazione [....] possa essere contenuta in un atto integrativo successivo al negozio traslativo”.

E', pertanto, obbligatorio preferire per tale facoltà esclusivamente al momento della stipula del rogito notarile, a differenza delle richieste per le agevolazioni ``prima casa`` o per quelle per gli immobili compresi in aree soggette a piani di recupero, in cui, invece, è riconosciuta la possibilità di integrare l'atto originario attraverso una dichiarazione successiva, al fine dell'applicazione del regime fiscale più favorevole.

Cio`, di fatto, ha discriminato l`applicabilita` del cd.”prezzo valore” rispetto alle altre agevolazioni (“prima casa” e aree in piani di recupero), sanzionando, si ritiene in maniera eccessiva, l'omissione della richiesta, anche alla luce della Circolare Ministeriale n. 38/E del 12 agosto 2005 e della Risoluzione Ministeriale n. 110/E del 2 ottobre 2006, secondo le quali, in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge, le agevolazioni previste per aree inserite in piani di recupero e quelle  “prima casa” non possono essere negate per la mancata dichiarazione al momento della stipula dell'atto.

Tale decisione, com’evidenziato dall'Agenzia delle Entrate nella R.M. 145/E/2009, è finalizzata sia alla tutela della certezza nei rapporti giuridici, che dell'affidamento tra il contribuente e l'Amministrazione finanziaria.

Infatti, secondo l'Amministrazione finanziaria, non è ipotizzabile la presentazione di un atto integrativo da parte del contribuente, poiché l'applicazione del “prezzo-valore” inibisce i poteri di controllo dell'Ufficio.

Per completezza, si ricorda che la legge Finanziaria 2007 e in dettaglio l'art. 309 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ha esteso la platea dei soggetti che possono usufruire della regola del prezzo-valore.

In particolare, oltre ai soggetti privati, possono usufruire di quest’agevolazione:

- le cessioni di fabbricati abitativi eseguite nei confronti di soggetti non esercenti attività commerciale e diversi dalle persone fisiche (es. Fondazioni o Associazioni);

- le cessioni di fabbricati abitativi eseguite nei confronti di soggetti privati da parte di soggetti passivi IVA in regime d’esenzione dall'imposta (come nel caso dell'impresa di costruzioni che cede l'immobile dopo 4 anni dall'ultimazione dei lavori).