Il chiarimento nasce dalla richiesta di una coppia che nel 1986 aveva acquistato un’abitazione usufruendo delle agevolazioni prima casa. Successivamente, nel 2004, aveva comprato anche l’unità immobiliare confinante per ampliare gli spazi abitativi. Per quest’ultimo acquisto non era stato possibile ottenere il beneficio fiscale, poiché all’epoca non era ancora stato riconosciuto il diritto all’agevolazione per chi acquistava un immobile adiacente destinato all’ampliamento della propria abitazione. In seguito le due unità sono state fuse in un unico immobile anche dal punto di vista catastale.
I contribuenti hanno quindi chiesto se fosse possibile acquistare una nuova abitazione, da destinare a residenza principale, usufruendo ancora delle agevolazioni prima casa e impegnandosi a vendere entro due anni l’immobile attualmente posseduto. Il quesito riguardava anche il diritto al credito d’imposta previsto dalla normativa.
Prima casa: la risposta dell’Agenzia delle Entrate
Nel ripercorrere il quadro normativo, l’Agenzia ha ricordato che la disciplina consente di ottenere nuovamente l’agevolazione prima casa anche a chi possiede già un immobile acquistato con lo stesso beneficio, purché quest’ultimo venga ceduto entro due anni dalla stipula del nuovo atto.
Per quanto riguarda ilcredito d’imposta, la normativa lo riconosce a chi acquista una nuova abitazione agevolata dopo aver venduto quella precedentemente acquistata con i benefici prima casa. Inoltre, il credito può essere riconosciuto anche quando il nuovo acquisto avviene prima della vendita dell’immobile preposseduto, purché siano rispettate le condizioni previste dalla legge.
Nel caso specifico, l’Agenzia ha confermato la possibilità di applicare l’agevolazione prima casa al nuovo acquisto. La condizione resta quella di alienare entro due anni l’abitazione attualmente posseduta, derivante dalla fusione dell’immobile acquistato con agevolazione nel 1986 e di quello acquistato senza benefici nel 2004.
Sul fronte del credito d’imposta, il chiarimento è altrettanto netto: il beneficio potrà essere calcolato esclusivamente sulle imposte versate in relazione alla porzione di immobile acquistata con le agevolazioni prima casa. Non potrà invece essere considerata l’imposta di registro corrisposta in misura ordinaria per l’acquisto dell’unità adiacente avvenuto nel 2004.
In sostanza, ai fini del credito d’imposta conta soltanto la parte di imposta collegata a un precedente acquisto effettuato con il regime agevolato, mentre le somme versate senza beneficiare dello sconto fiscale restano escluse dal calcolo.
