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Prima casa: per il bonus del 19% basta il preliminare

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Detrazione Irpef del 19% sui compensi pagati a intermediari immobiliari per l’acquisto dell’abitazione principale: l’Agenzia delle Entrate chiarisce la situazione con la Risoluzione Ministeriale n. 26/E del 30 gennaio 2009


Si può fruire della detrazione IRPEF pari al 19% dei compensi pagati a intermediari immobiliari per l`acquisto dell`abitazione principale (art. 15, comma 1, lett. b-bis, D.P.R. 917/1986), anche in presenza del solo preliminare di compravendita, purche` regolarmente registrato. Se successivamente non venisse stipulato il contratto definitivo d`acquisto dell`abitazione, la detrazione utilizzata dovrà essere restituita.

Cosi` viene chiarito dall`Agenzia delle Entrate con la Risoluzione Ministeriale n. 26/E del 30 gennaio 2009.

In particolare, l`art. 15, comma 1, lett b-bis del TUIR - D.P.R. 917/1986 (come introdotto dal decreto ``Visco-Bersani`` - D.L. 223/2006, convertito con modifiche nella legge 248/2006) prevede, dal 1° gennaio 2007, la detraibilita` dall`IRPEF del 19% dei compensi pagati agli intermediari immobiliari per l`acquisto dell`unita` immobiliare da adibire ad abitazione principale, per un importo non superiore a 1.000 euro.

Al riguardo, con la citata Risoluzione n. 26/E/2009, l`Agenzia delle Entrate ha specificato che, in mancanza di un contratto definitivo d`acquisto, il contribuente puo` comunque beneficiare della detrazione anche in presenza del solo preliminare di vendita registrato, a condizione però, pena la decadenza dal beneficio, che le parti stipulino poi il contratto definitivo (in quanto un preliminare di vendita non produce il trasferimento della proprieta`) e che l`immobile sia destinato ad abitazione principale dell`acquirente.

Inoltre, richiamando la precedente Circolare ministeriale n. 28/E/2006, l`Agenzia delle Entrate ribadisce nuovamente che:

- l`importo di 1.000 euro costituisce il limite massimo su cui commisurare la detrazione del 19%, in relazione all`intera spesa sostenuta per il compenso versato agli intermediari immobiliari e che la possibilita` di portare in detrazione quest`onere si esaurisce in un unico periodo di imposta;
- qualora l`acquisto dell`abitazione sia effettuato da piu` soggetti, la detrazione, nel limite complessivo di 1.000 euro, dovra` essere ripartita tra i comproprietari in base alla percentuale di proprietà.