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Recupero urbano: quando scatta l'Iva al 10%

Lavori pubblici di
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L`Amministrazione afferma che per gli interventi di recupero del tessuto urbanistico esistente l`aliquota Iva al 10% non può che applicarsi


Si applica l`Iva al 10%, ai sensi del n. 127-quaterdecies, della tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72, per lavori di recupero di opere di urbanizzazione realizzati da un`impresa di costruzioni nel centro storico di un comune, previa verifica delle caratteristiche dell`intervento realizzato.

Questo il tema affrontato dall`Agenzia delle Entrate con la Risoluzione Ministeriale n. 41/E del 17 febbraio 2009.

La societa` istante, infatti, chiede all`Amministrazione Finanziaria la corretta applicazione dell`aliquota Iva in relazione ad alcuni interventi commissionati dal Comune, sostenendo che a questi possa applicarsi l`aliquota Iva al 10% in quanto riguardanti lavori di restauro e risanamento conservativo.

L`Agenzia, nella risoluzione in questione, ripercorre la normativa, ricordando che l`aliquota ridotta al 10% (ai sensi del n. 127-quaterdecies, della tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72) e` applicabile per gli interventi di cui all`art. 31, comma 1, lettere c) d) ed e), della Legge 5 agosto 1978, n. 457 [2]:

restauro e risanamento conservativo (lettera c): interventi rivolti a conservare l`organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalita` mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell`organismo stesso, ne consentano le destinazioni d`uso con essi compatibili.
ristrutturazione edilizia (lettera d): interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente
ristrutturazione urbanistica (lettera f): interventi volti alla sostituzione del tessuto urbanistico-edilizio esistente con un altro diverso, attraverso un insieme sistematico di interventi edilizi che apportano modifiche ai lotti, agli isolati e alla rete stradale.

La risoluzione, in ordine agli interventi di recupero del tessuto urbanistico esistente, in riferimento al n. 127-quaterdecies, richiama inoltre alcuni documenti di prassi con cui e` stata estesa l`aliquota al 10% in presenza di:
• interventi di demolizione nel centro storico di un fabbricato degradato e costruzione sull`area di risulta di un parcheggio multipiano e di un fabbricato ad uso abitativo (RM n. 430395/91);
ampliamento di uno stabile inserito nel piano di recupero di un`intera zona sottoposta a tutela ambientale (RM n. 501157/91);
consolidamento o trasferimento di un intero centro abitato mediante la costruzione di un nuovo centro cittadino (RM n. 501044/91).

In sostanza, l`Amministrazione sembra affermare che per gli interventi di recupero del tessuto urbanistico esistente, l`aliquota Iva al 10%, con riferimento al n. 127-quaterdecies, non puo` che applicarsi qualora l`intervento sia riconducibile ad interventi di ristrutturazione urbanistica (lettera f), a condizione che sussistano tutte le condizioni enunciate dalla norma (sostituzione delle strutture edilizie esistenti e realizzazione di altre diverse, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi con modifiche del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale).

Per quanto concerne invece l`applicazione dell`Iva al 10% ai sensi del n. 127-septies, della tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72, l`Agenzia delle Entrate ribadisce quanto gia` chiarito nella R.M. 202/E/2008 (cfr. News ANCE n. 1348 del 21 maggio 2008), secondo la quale alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria non puo` essere applicata la riduzione dell`aliquota se non in riferimento alle realizzazione "ex novo" e non anche ad una semplice miglioria, fatta eccezione per la costruzione dei vialetti e dei marciapiedi che, anche se costruiti successivamente alla strada, possono scontare l`Iva al 10% poiche` rientranti negli interventi di realizzazione (o completamento) di opere di urbanizzazione primaria, ovvero di strade residenziali.

Ne consegue che il contribuente dovra` verificare, di volta in volta, l`esistenza delle caratteristiche indicate dalla normativa di riferimento, al fine di fruire dell`aliquota agevolata relativamente ad interventi di recupero.