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Redazione e sottoscrizione degli aggiornamenti catastali anche per Agrotecnici e Agrotecnici laureati

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L’Agenzia del Territorio ha chiarito la nuova situazione

L’Agenzia del Territorio, con la Circolare 3/2008, è intervenuta sulla delicata tematica riguardo la configurabilità o meno, in capo agli Agrotecnici e agli Agrotecnici laureati, della competenza a redigere e sottoscrivere gli atti di aggiornamento geometrico catastale

La problematica affrontata si incentrava, in sintesi, sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni di cui al comma 96 dell’art. 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Con la Circolare n. 1 del 7 febbraio 2002 – alla luce dell’avviso espresso dall’Avvocatura Generale dello Stato che, interpellata al riguardo, aveva ritenuto fondata la richiesta degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati di essere ammessi a compiere le attività di cui alla normativa sopra richiamata - si era consentita anche a tali professionisti la facoltà di redigere gli atti di aggiornamento geometrico catastali.

In seguito al contenzioso successivamente instaurato da alcuni Ordini professionali, tuttavia, il Consiglio di Stato, con decisione n. 2204 depositata il 10 maggio 2007, in riforma della sentenza di primo grado, aveva annullato la Circolare n. 1 del 7 febbraio del 2002, e il suo contenuto. Ciò sul presupposto che, sulla base della struttura grammaticale e sintattica usata dal legislatore, la norma in questione (ovvero la legge 388/2000) non avrebbe inteso ampliare le competenze professionali degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, attribuendone alcune in precedenza non riconosciute, bensì, solo, confermare le modalità di redazione degli atti di aggiornamento catastale, senza intervenire sull’ambito soggettivo di applicazione.

Tale problematica, però, è stata di recente oggetto di un risolutivo intervento ad opera dello stesso legislatore che ha chiarito l’ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni in esame.
L’art. 26 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, al comma 7-ter aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31, infatti, prevede che “Il comma 96 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si interpreta nel senso che gli atti ivi indicati possono essere redatti e sottoscritti anche dai soggetti in possesso del titolo di cui alla legge 6 giugno 1986, n. 251, e successive modificazioni”. La legge 6 giugno 1986, n. 251, cui fa riferimento il comma 7-ter del suddetto articolo 26, istituisce l'albo professionale degli Agrotecnici.

Di conseguenza, anche i soggetti iscritti nell’albo professionale degli Agrotecnici sono abilitati alla redazione e alla sottoscrizione degli atti di aggiornamento geometrico di cui all'articolo 8 della legge 1° ottobre 1969, n. 679, ed agli articoli 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650.

Per consentire la presentazione in catasto degli atti di aggiornamento geometrico da parte degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, l’Agenzia ha dovuto adeguare la procedura Pregeo.

Sul sito Internet dell’Agenzia stessa è disponibile il Service Pack n. 5 della versione 9.00 della procedura Pregeo opportunamente adeguata per recepire la qualifica professionale in esame e per gestire le sedi degli Ordini e Collegi professionali con circoscrizione diversa da quella provinciale
In sintesi, le modifiche apportate alla procedura consentono di selezionare nella riga di tipo 0 del libretto delle misure:
    • fra le categorie professionali abilitate, anche quella degli “Agrotecnici”;
    • fra le sedi degli Ordini e Collegi professionali, anche quelle non coincidenti con l’ambito provinciale.

Ulteriori informazioni sul sito dell’Agenzia del Territorio