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Reddito energetico: vediamo di cosa si tratta

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Reddito energetico: vediamo di cosa si tratta
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Il decreto firmato dal Ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto, introduce il reddito energetico con una doppia finalità: sociale e ambientale. Ecco i dettagli

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha annunciato un’interessante novità. Si tratta della nascita del Fondo Nazionale reddito energetico. Andiamo a scoprire in cosa consiste.

Parliamo di un fondo da duecento milioni di euro rivolto alle famiglie in condizione di disagio economico, destinato alla realizzazione di impianti fotovoltaici in assetto di autoconsumo: lo prevede un decreto firmato dal Ministro Gilberto Pichetto.

L’obiettivo è consentire l’accesso agevolato all’energia rinnovabile per persone che appartengono a nuclei familiari con ISEE inferiore ai quindicimila euro o a trentamila, avendo almeno quattro figli a carico.

Il commento del Ministro

“Con questo provvedimento - spiega il Ministro Gilberto Pichetto - perseguiamo un doppio fine: quello sociale di sostegno alle fasce più indigenti e, allo stesso tempo, quello ambientale, perché promuoviamo l’utilizzo di energia rinnovabile. E’ una nuova risposta del governo - conclude il Ministro - per concretizzare una reale ed equa sicurezza energetica”.

Il Fondo Reddito Energetico, alla cui operatività lavora il Gestore Servizi Energetici (GSE), è di natura rotativa e mette a disposizione per le annualità 2024-2025 complessivi duecento milioni di euro, per gran parte nel Mezzogiorno: sono infatti destinatari dell’80% delle risorse le Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Il Fondo può essere incrementato con un versamento volontario da parte di amministrazioni centrali, Regioni, Province, ma anche organizzazioni pubbliche e realtà no-profit.

E’ spiegato nell’articolato che gli impianti fotovoltaici al servizio di unità residenziali nella disponibilità di nuclei familiari in condizione di disagio economico debbano essere di potenza nominale non inferiore ai due kilowatt e non superiore ai sei, o comunque non andare oltre la potenza nominale in prelievo sul punto di connessione. Gli impianti, per i quali il decreto destina un contributo in conto capitale, devono essere realizzati su coperture e superfici, aree e pertinenze di cui il soggetto beneficiario sia titolare di un valido diritto reale.