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Rilascio del permesso di costruire: illegittime le condizioni estranee agli aspetti realizzativi

Edilizia di
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Il Tar Piemonte, in una recente sentenza, ha ribadito il principio per cui un permesso di costruire può essere condizionato solo da aspetti legati alla realizzazione dell’intervento edilizio


Il TAR Piemonte nella sentenza della sezione I, 22 maggio 2013, n. 617 ha affrontato il tema dei permessi di costruire condizionati, ossia di quei titoli abilitativi la cui efficacia è subordinata dal comune a particolari condizioni.

Il TAR ha ribadito così il principio - più volte affermato dalla giurisprudenza - per cui l’apposizione di condizioni al rilascio del titolo edilizio è ammissibile solo quando si vada ad incidere su aspetti legati alla realizzazione dell’intervento costruttivo, sia dal punto di vista tecnico che strutturale e ciò trovi fondamento in una norma di legge o di regolamento. Non è possibile quindi apporre al titolo condizioni diverse da quelle che riguardano la fase di realizzazione dell’intervento edilizio.

Il rilascio del permesso di costruire infatti è un’attività amministrativa vincolata ed è subordinato al solo accertamento della corrispondenza delle opere e dei relativi elaborati progettuali alle prescrizioni urbanistiche di legge e di piano.

È stata così dichiarata l’illegittimità di una condizione apposta ad un permesso di costruire in base alla quale il privato avrebbe dovuto cedere preventivamente e gratuitamente al comune un’area per la realizzazione di un’opera pubblica.