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Riqualificazione energetica: che fare se il bonifico è errato?

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Riqualificazione energetica: che fare se il bonifico è errato?
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Se nel bonifico parlante non si inserisce la corretta dicitura (L296 Legge 296/06 Riqualificazione energetica) si può comunque beneficiare del bonus?

Quando si vuole beneficiare di detrazioni fiscali bisogna stare molto attenti a non fare errori. Ma siamo umani e può capitare di commetterne. È successo a una contribuente, che ha chiesto all’Agenzia delle Entrate se può comunque usufruire del Bonus per la riqualificazione energetica. Vi proponiamo innanzitutto il quesito.

“Nel 2023 ho sostenuto spese di riqualificazione energetica nell’ambito di una ristrutturazione edilizia della mia prima casa. Al momento del pagamento, nel bonifico parlante per agevolazioni fiscali ho indicato “L449 Art. 16bis DPR 917/1986 (L449) Ristrutturazione edilizia”, anziché “L296 Legge 296/06 Riqualificazione energetica”.

Nella dichiarazione dei redditi 2024 posso comunque detrarre queste spese come riqualificazione energetica e quindi al 65%?”.

La risposta di Paolo Calderone su FiscoOggi

Per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, analogamente a quanto previsto per i lavori di recupero del patrimonio edilizio, le banche o Poste Italiane SPA devono operare sui pagamenti effettuati una ritenuta d’acconto, attualmente pari all’8%, a carico di chi beneficia del pagamento.

A tale scopo sono stati predisposti bonifici a ciò dedicati da cui deve risultare la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale viene effettuato il bonifico.

Come più volte precisato dall’Agenzia delle Entrate (si veda, da ultimo, la circolare n. 17/2023), nel caso in cui, per mero errore materiale, sia stato riportato il riferimento normativo della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio, anziché quello alla legge n. 296/2006, l’agevolazione può comunque essere riconosciuta senza necessità di ulteriori adempimenti da parte del contribuente.

Pertanto, in presenza di tutte le altre condizioni e dei requisiti richiesti dalla normativa che prevede la detrazione del 65% delle spese sostenute, la risposta al quesito è affermativa.