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Riqualificazione energetica: nuove detrazioni

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Agevolazioni Fiscali per tutti gli edifici iscritti al catasto e per gli immobili collabenti dotati di Impianto Termico


E` possibile fruire della detrazione del 55% (art.1, commi 20-24, della Legge 24 dicembre 2007, n.244), relativamente agli interventi di riqualificazione energetica, anche qualora l`immobile oggetto dell`intervento sia dichiarato inagibile a seguito di eventi sismici, fermo restando l`esistenza di un impianto termico, rispondente alle caratteristiche tecniche dettate dalla normativa di riferimento.

Questi i principali chiarimenti forniti dall`Agenzia delle Entrate attraverso la Risoluzione Ministeriale n.215/E del 12 agosto 2009.

Riprendendo i chiarimenti gia` forniti nella Circolare Ministerialen.36/E del 31 maggio 2007, l`Agenzia delle Entrate ribadisce che l`immobile oggetto dell`intervento puo` appartenere a qualsiasi categoria catastale, purche` esistente.

Essendo questa la condizione preliminare per ammettere al beneficio le spese sostenute per ogni tipologia di lavori, la nozione di ``edificio esistente`` e` stata chiarita dalla C.M. 36/E/2007.

Infatti, fermo restando che il beneficio si applica ai fabbricati appartenenti ad ogni categoria catastale (compresi i fabbricati rurali), l`edificio si considera esistente se risulti iscritto in catasto, oppure qualora ne sia stata fatta richiesta di accatastamento, e se risulti effettuato il pagamento dell`ICI, ove dovuta.

L`applicazione del beneficio non viene meno anche se l`edificio sia classificato nella categoria F2 come ``unita` collabente`` (cioe` in parte o in tutto inabitabile), trattandosi comunque di edificio esistente.

Secondo l`Agenzia delle Entrate, infatti, anche un fabbricato considerato collabente ed iscritto in catasto nella categoria F2 puo` essere considerato come ``edificio esistente, trattandosi di un manufatto gia` costruito e individuato catastalmente, seppure non suscettibile di produrre reddito``.

Per ciascun intervento oggetto dell`agevolazione, l`Agenzia delle Entrate ha precisato altresi` che, al fine di poter fruire della detrazione d`imposta, gli edifici devono essere dotati di un impianto termico gia` esistente.

Per verificare se l`edificio e` dotato o meno di un impianto termico, l`Agenzia delle Entrate specifica che, ai fini della verifica, bisogna fare riferimento alle disposizioni tecniche, riportate al punto 14, del D. Lgs. n.311 del 29 dicembre 2006.

In conclusione, la detrazione del 55% dalla imposte sui redditi viene riconosciuta anche nel caso in cui il fabbricato, oggetto dell`intervento di riqualificazione energetica, e` classificato come unita` collabente a seguito di un evento sismico, fermo restando la presenza, all`interno del fabbricato oggetto dell`intervento, di un sistema di riscaldamento, avente la qualifica di ``impianto termico``.