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Ristrutturazioni: detraibili gli interessi passivi del mutuo?

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Ristrutturazioni: detraibili gli interessi passivi del mutuo?
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Un contribuente chiede al Fisco se è possibile detrarre fiscalmente gli interessi passivi di un mutuo acceso per eseguire lavori di ristrutturazione

Il quesito di un contribuente consente all’Agenzia delle Entrate di fare chiarezza sulla possibilità di detrarre gli interessi passivi dei mutui accesi per eseguire ristrutturazioni, nonché sui requisiti necessari per poterlo fare. Leggiamo innanzitutto la domanda.

“Io e mia moglie dobbiamo accendere un mutuo per ristrutturare casa. Volevo sapere se è possibile detrarre fiscalmente nel modello 730 gli interessi passivi e gli oneri accessori”.

Paolo Calderone risponde su FiscoOggi

La risposta è positiva, qualora siano rispettati requisiti, condizioni e limiti previsti dalla normativa in materia (articolo 15, comma 1-ter, del Tuir - Dm 311/1999). Tra le principali condizioni per l’accesso all’agevolazione ricordiamo le seguenti:

- il mutuo deve essere contratto per ristrutturare l’abitazione principale, cioè quella nella quale il contribuente o i suoi familiari intendono dimorare abitualmente;

- occorre essere in possesso di un provvedimento di abilitazione comunale da cui risulti che l’autorizzazione riguarda i lavori indicati nell’art. 31, comma 1, lett. d), del Dpr n. 380/2001 (circolare n. 95/2000, risposta 1.3.1). Se manca questa indicazione, la detrazione spetta solo se il contribuente è in possesso di analoga dichiarazione sottoscritta dal responsabile del competente ufficio comunale;

- la stipula del contratto di mutuo deve avvenire neisei mesi antecedenti o nei diciotto mesi successivi all’inizio dei lavori.

La detrazione è pari al 19% degli interessi passivi (e relativi oneri accessori) e delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione e va calcolata su un importo massimo di 2.582,28 euro.

Si ricorda, infine, che:

- in caso di contitolarità del contratto di mutuo, il limite di 2.582,28 euro si riferisce all’ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti;

- la quota di interessi del coniuge fiscalmente a carico non può essere portata in detrazione dall’altro coniuge;

- è possibile usufruire contemporaneamente della detrazione degli interessi per mutui ipotecari contratti per la ristrutturazione edilizia dell’abitazione principale e della detrazione del 50% per le spese sostenute per la ristrutturazione degli immobili (risoluzione n. 184/2002).

Maggiori informazioni sulla detrazione sono contenuti nel paragrafo “Interessi relativi a mutui ipotecari per la costruzione dell’abitazione principale” della circolare n. 24/2022 dell’Agenzia delle Entrate.