Accolta la richiesta dell`Ance relativa alla proroga a 10 anni del termine per l`utilizzazione edificatoria delle aree possedute dalle imprese e rivalutate nel 2005.
Questo il contenuto di un emendamento, approvato dalle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e V (Bilancio) della Camera, nel corso dell`iter di conversione in legge del D.L. 216/2011 - cd. Decreto ``Milleproroghe 2012``, ed attualmente all`esame dell`aula (atto Camera n.4865-A).
L`emendamento approvato interviene sulla disposizione introdotta dall`art.1, commi 473-476, della legge 266/2005, che ha riconosciuto alle imprese la possibilita` di rivalutare le aree edificabili (e quelle risultanti dallademolizione di edifici esistenti), possedute al 31 dicembre 2004, mediante il pagamento di un`imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell`IRAP, pari al 19% del maggior valore alle stesse attribuito.
Come noto, la rivalutazione e` stata ammessa a condizione che l`utilizzazione edificatoria dell`area avvenisse entro i 5 anni successivi alla stessa, a pena di decadenza dal beneficio. A tal riguardo, si ricorda che tale opportunita` era stata ammessa per tutte le aree edificabili, sia se iscritte tra le immobilizzazioni, sia se costituenti ``beni merce`` (ossia destinate alla vendita), appartenenti alla stessa categoria omogenea, mentre non era consentita per singole aree.
Sul piano oggettivo, la rivalutazione ha riguardato i seguenti beni, risultanti dal bilancio relativo all`esercizio in corso al 31 dicembre 2004:
- aree edificabili iscritte tra le immobilizzazioni;
- aree edificabili iscritte tra i beni merce;
- aree su cui insisteva un fabbricato da demolire, iscritto tra le immobilizzazioni (la demolizione deve essere stata effettuata entro il termine di approvazione del bilancio 2005);
- aree su cui insisteva un fabbricato da demolire, iscritto tra i beni merce (la demolizione deve essere stata effettuata entro il termine di approvazione del bilancio 2005).
In sostanza, la proposta dell`Ance, accolta in Commissione, allunga da 5 a 10 anni il termine per l`utilizzazione edificatoria dei terreni, evitando il rischio di perdita dell`agevolazione fiscale nell`ipotesi di mancato avvio dell`intervento edilizio.
Il differimento del termine a 10 anni assume particolare rilevanza in considerazione dei tempi tecnici per la richiesta dei provvedimenti urbanistici abilitativi dei lavori, nonche` della perdurante congiuntura economica avversa, che ha comportato un forte rallentamento delle iniziative in corso.
Pertanto, tenuto conto che il termine originario dei 5 anni decorreva dall`effettuazione della rivalutazione (nel bilancio relativo all`esercizio in corso al 31 dicembre 2005), il termine per l`avvio dell`intervento edilizio, originariamente fissato al 2010, viene, di fatto, prorogato al 2015.
Di conseguenza, i soggetti che possiedono aree rivalutate, sulle quali non siano ancora state avviate le opere edilizie, possono usufruire di un ulteriore quinquennio senza decadere dall`agevolazione.