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Sono all’esame del Parlamento le modifiche al Codice delle leggi antimafia

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Il testo interviene, in particolare, sulla disciplina della documentazione antimafia, prevedendo la soppressione delle norme che consentono al privato la richiesta della certificazione antimafia


E’ all’esame delle Commissioni Giustizia della Camera dei Deputati e Affari Costituzionali e Giustizia del Senato, per l’espressione del parere al Governo, lo Schema di D.Lgs recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia” (Atto n.483 - Relatori alla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati l'On. Angela Napoli del Gruppo parlamentare FLpTP e alle Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia del Senato i Senatori Carlo Vizzini del Gruppo Parlamentare UDC e Filippo Berselli del Gruppo parlamentare PDL).

Lo Schema è stato emanato in attuazione della L.136/2010 che ha delegato il Governo ad adottare il Codice delle misure antimafia e delle misure di prevenzione consentendo, altresì, l’emanazione, entro tre anni dall’entrata in vigore del Codice, di apposite misure di correzione ed integrazione.

Il testo interviene, in particolare, sulla disciplina della documentazione antimafia, prevedendo, tra l’altro, la soppressione delle norme di cui all’art.87 del Codice che consentono al privato la richiesta della certificazione antimafia. A modifica dell’art.88 viene precisato, altresì, che il rilascio automatico della comunicazione antimafia può avvenire solo nel caso in cui il soggetto sia già stato censito dalla banca dati, altrimenti la stessa viene rilasciata previo espletamento degli accertamenti del prefetto.

Il provvedimento detta specifiche disposizioni sulla validità della documentazione antimafia, stabilendo che: la comunicazione antimafia, acquisita dai soggetti di cui all’art. 83 del Codice, commi 1 e 2, con le modalità di cui all’art. 88, ha una validità di sei mesi e che l’informativa antimafia, acquisita dai medesimi soggetti, con le modalità di cui all’art. 92, ha una validità di 12 mesi dalla data di acquisizione.

Con altra modifica vengono integrate le fattispecie di cui all’art.91, comma 6, da cui il prefetto può desumere, unitamente ad altri concreti elementi, l’esistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, con l’inserimento delle violazioni degli obblighi di tracciabilità di flussi finanziari legati ad appalti pubblici, commesse con la condizione della reiterazione. Viene, altresì, stabilito che l’informativa antimafia interdittiva  deve essere tempestivamente comunicata, anche con modalità telematica, ad alcuni soggetti specificatamente indicati, al fine di consentire l’adozione di ulteriori provvedimenti di competenza delle altre amministrazioni.

Viene, inoltre, modificato l’articolo 99 del Codice sulle disposizioni concernenti i collegamenti informatici o telematici utilizzabili in attesa della realizzazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia. Al riguardo, viene previsto che, fino a tale attivazione, e comunque non oltre dodici mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dei regolamenti attuativi previsti, le pubbliche amministrazioni e i concessionari di opere pubbliche acquisiscono d’ufficio tramite le prefetture la documentazione antimafia. A tali fini la prefetture utilizzeranno i collegamenti informatici già esistenti tra prefetture e Camere di commercio nonché il collegamento informatico al Centro elaborazione dati di cui all’art.8 della L.121/1981 (CED interforze).

Con altra norma, a modifica dell’art.119 del Codice, viene disposta l’entrata in vigore delle norme del Libro II relative al rilascio della documentazione antimafia decorsi due mesi dalla data di pubblicazione del primo decreto correttivo ed integrativo del Codice stesso.

Infine, con riferimento ai soggetti sottoposti alla verifica antimafia viene previsto che per le associazioni e società, di qualunque tipo, la documentazione antimafia è riferita anche ai soggetti membri del collegio sindacale, o nei casi contemplati dall’art. 2477 c.c. al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono compiti di vigilanza di cui all’art. 6, commi 1, lett b) del Dlgs 231/2001.

Per le società costituite all’estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, la documentazione antimafia deve riferirsi a coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell’impresa. Vengono, altresì dettate specifiche disposizione sulle modalità con le quali il Prefetto svolge gli opportuni accertamenti sui predetti soggetti.

Dopo l’espressione del parere parlamentare, da rendersi entro il 6 agosto prossimo, lo Schema tornerà al Consiglio dei Ministri per la definitiva approvazione.