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Sostituzione climatizzatore: come funziona la detrazione?

Risparmio energetico edilizia di
Sostituzione climatizzatore: come funziona la detrazione?
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La sostituzione del climatizzatore rientra tra gli interventi finalizzati al conseguimento di risparmio energetico. Ecco tutti i dettagli sulla detrazione

A quale detrazione fiscale si ha diritto in caso di sostituzione del climatizzatore? E come funziona l’agevolazione? Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate, rispondendo al quesito di un contribuente che vi proponiamo di seguito.

“Devo sostituire il climatizzatore nella mia abitazione con un impianto dotato di pompa di calore. Vorrei capire se posso richiedere la detrazione per manutenzione straordinaria del 50% o quella per la riqualificazione energetica del 65%”.

Paolo Calderone risponde su FiscoOggi

La sostituzione, integrale o parziale, del vecchio impianto di climatizzazione con un climatizzatore a pompa di calore rientra, in generale, tra gli interventi finalizzati al conseguimento di risparmio energetico, per i quali si può richiedere la detrazione prevista dall’articolo 16-bis, lettera h), del Tuir (detrazione del 50% delle spese sostenute, nel limite massimo di 96.000 euro). L’intervento può essere assimilato, infatti, alla “manutenzione straordinaria” (articolo 123, comma 1, del Testo unico sull’edilizia).

Qualora il nuovo impianto di climatizzazione presenti determinate caratteristiche tecniche, lo stesso intervento di sostituzione può rientrare, in alternativa, tra quelli per i quali è prevista la detrazione del 65% delle spese sostenute, nel limite massimo di 30.000 euro. In particolare, per richiedere l’agevolazione del 65% l’intervento deve rispettare i valori limite indicati nella tabella 1 dell’allegato F al decreto interministeriale del 6 agosto 2020. Per approfondimenti sui requisiti tecnici dell’intervento è utile consultare il vademecum predisposto dall’Enea e disponibile nella pagina “Pompe di calore ad alta efficienza, sistemi geotermici a bassa entalpia o scaldacqua a pompa di calore”.

Per lo stesso intervento, ovviamente, non è possibile beneficiare di entrambe le agevolazioni (detrazione del 50 e del 65%): sarà il contribuente a scegliere quale richiedere, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione all’agevolazione scelta.