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Superbonus 110%: dai commercialisti un aiuto ai professionisti

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Superbonus 110%: dai commercialisti un aiuto ai professionisti
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Per usufruire del Superbonus del 110%, bisogna eseguire correttamente tutti gli adempimenti, come il visto di conformità. Ecco la guida per non sbagliare

Commettere errori nella presentazione della documentazione per l’ottenimento del Superbonus del 110% per gli interventi di riqualificazione energetica e miglioramento antisismico può rivelarsi fatale. Ma il Consiglio e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti tendono una mano ai professionisti.

Lo fanno mettendo a punto il documento “Il superbonus 110%: check list visto di conformità ecobonus e sismabonus”. Nello studio viene fornito un quadro d’insieme dei controlli che devono essere effettuati ai fini dell’apposizione del visto di conformità sull’apposita comunicazione da inoltrare all’Agenzia delle Entrate per attestare la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, nei casi di opzione per la cessione del credito d’imposta o per lo sconto in fattura.

Il Superbonus del 110% e gli adempimenti necessari

Per usufruire della detrazione, il contribuente deve aver eseguito gli adempimenti normativamente previsti ed essere in possesso della relativa documentazione. L’articolo 121 del Decreto “Rilancio” ha, inoltre, previsto, per gli interventi espressamente elencati nel comma 2 (ivi compresi quelli che danno diritto al Superbonus), la possibilità di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi (c.d. sconto in fattura), o, in alternativa, per la cessione a soggetti terzi (compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari) del credito corrispondente alla detrazione spettante.

Per gli interventi che danno diritto al Superbonus, in caso di esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito d’imposta, in aggiunta agli adempimenti ordinariamente previsti, il legislatore richiede l’apposizione del visto di conformità ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 su un’apposita comunicazione da inoltrare all’Agenzia delle Entrate che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta. Il visto in parola può essere rilasciato solo dai soggetti abilitati (principalmente, commercialisti e consulenti del lavoro abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni).

Dopo una premessa, il documento analizza il visto di conformità ai fini del superbonus, la documentazione da controllare per il rilascio del visto, la documentazione da verificare e la comunicazione dell’opzione per la cessione/sconto all’Agenzia delle Entrate. Conclude un capitolo riservato ai compensi professionali.