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Superbonus: ha diritto il condomino che si accolla le spese?

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Superbonus: ha diritto il condomino che si accolla le spese?
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Alcuni dei nuovi proprietari di un condominio misto (PA/privati) intendono usufruire del Superbonus per interventi effettuati sulle parti comuni dello stabile

Cosa succede se un condomino decide di accollarsi le spese per interventi che danno il diritto al Superbonus del 110% per l’intero condominio? Vediamolo insieme grazie alla risposta n. 620 del 22 settembre 2021.

Il quesito è di una pubblica amministrazione. A seguito dell’alienazione del patrimonio immobiliare, riferisce l’istante, si è creata una situazione di “condominio misto” con alloggi non venduti appartenenti ancora alla Pa e altri acquistati da privati.

Alcuni dei nuovi proprietari intendono usufruire del Superbonus per interventi effettuati sulle parti comuni dello stabile.

L’istante non può beneficiare della detrazione del 110% né ha i fondi sufficienti a sostenere le spese per la realizzazione dei lavori previsti e, quindi, ha intenzione di non dare il proprio assenso in assemblea alla loro realizzazione.

Tuttavia, la Pa non si opporrà, in caso di valida deliberazione dell’assemblea all’esecuzione degli interventi e all’accollo di tutte le spese a carico dei condomini interessati purché questi siano d’accordo.

La Pa chiede se la procedura descritta possa considerarsi corretta ai fini della detrazione del 110% in un “condominio misto”.

La risposta dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate dà il suo via libera. Il documento di prassi richiama nel dettaglio la normativa e la prassi che disciplinano il super sconto previsto dall’articolo 119 del decreto “Rilancio”.

Ma per il chiarimento richiesto nell’interpello è sufficiente fare riferimento al nuovo comma 9-bis della disposizione agevolativa introdotto dal decreto “Agosto” e modificato dalla legge di bilancio 2021. La norma aggiuntiva apre al Superbonus gli interventi, i relativi finanziamenti e gli eventuali sconti in fattura o cessioni del credito d’imposta (articolo 121 del decreto “Rilancio”) approvati con delibera dalla maggioranza dei partecipanti all’assemblea condominiale e per almeno un terzo del valore dell'edificio.

L’articolo 9-bis prevede, inoltre, che “Le deliberazioni dell'assemblea del condominio, aventi per oggetto l'imputazione a uno o più condomini dell'intera spesa riferita all'intervento deliberato, sono valide se approvate con le stesse modalità di cui al periodo precedente e a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole”.

In pratica, i condomini interessati a determinati lavori condominiali possono, se autorizzati dall’assemblea (nei termini sopra descritti), realizzare e sostenere, senza chiedere soldi agli altri proprietari, le spese per interventi condominiali con la certezza di poter usufruire del Supebonus. In caso di non corretta fruizione dell’agevolazione, ne risponderà eventualmente solo i condomini che ne hanno fruito.

In conclusione, chiarisce l’Agenzia, i proprietari diversi dall’istante, potranno accollarsi le spese ammesse per i lavori ammessi e beneficiare della detrazione del 110% esprimendo parere favorevole riguardo all’imputazione dei costi esclusivamente a loro carico nella relativa delibera valida del condominio.