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Valorizzare l’architetura rurale, le indicazioni per le Regioni

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La Direttiva del 30 ottobre del Ministero per i beni e le attività Culturali prevede che le Regioni e le Province autonome individuino gli insediamenti di architettura rurale meritevoli di attenzione


La Direttiva 30 ottobre 2008 del Ministero per i beni e le attività Culturali (pubblicata sulla GU n.286 del 6/12/2008) in attuazione del combinato disposto dell’art. 4, comma 3, del DM 6 ottobre 2005 e art. 2, comma 1, della L. 378/2003 (Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell`architettura rurale) prevede che le Regioni e le Province autonome, nell’ambito delle proprie competenze di pianificazione e programmazione territoriale, individuino nel proprio territorio, sentita la competente Soprintendenza, gli insediamenti di architettura rurale meritevoli di attenzione, e predispongano appositi programmi triennali, definendo le forme di intervento e le modalita` di incentivazione atte a consentire la realizzazione degli obiettivi della Direttiva stessa.

Per l’attuazione degli interventi finalizzati a valorizzare l’architettura rurale l’art. 3 della L. 378/2003 ha istituito apposito Fondo nazionale il quale prevede che le risorse siano ripartite tra le Regioni e le Province autonome proporzionalmente alle richieste di finanziamento relative agli interventi effettivamente approvati e anche in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione da ciascuna Regione e Provincia autonoma.

Valorizzare le tipologie di architettura rurale e garantire la conservazione degli elementi tradizionali e delle caratteristiche storiche, architettoniche e ambientali dei diversi insediamenti sono le finalità indicate dalla direttiva che dovranno essere prese in considerazione nell`ambito della programmazione regionale. A tal fine le Regioni provvederanno a:
- stabilire le linee di azione, le procedure e le modalità di approvazione degli interventi da promuovere, attraverso l`assegnazione, a soggetti pubblici o privati, dei benefici finanziari;
- definire i requisiti di ammissibilità delle richieste di contributo e le percentuali massime di finanziamento ammissibili.

Le Regioni e le Province autonome, nel corso dell’elaborazione del programma regionale, possono concludere intese con altre amministrazioni pubbliche, con fondazioni bancarie e altri soggetti privati, allo scopo di coordinare e integrare le misure regionali con le iniziative dei medesimi soggetti. Nell`ambito di questi accordi, può essere stabilito il cofinanziamento degli interventi con risorse di altri soggetti pubblici o privati.

Per l’attuazione del programma regionale, le Regioni e le Province autonome dovranno predisporre appositi bandi utilizzando il modello allegato alla Direttiva (allegato A), per la selezione degli interventi da ammettere a finanziamento.

La concessione dei contributi per la realizzazione degli interventi è subordinata alla stipula di una convenzione che prevede, tra l’altro:
- la non trasferibilità degli immobili per almeno un decennio;
- l’avvenuto rilascio dei permessi per la realizzazione delle opere;
- la redazione del preventivo di spesa;
- la possibilità di revoca dei contributi i caso di mancato inizio dei lavori entro sei mesi dal rilascio delle autorizzazioni o in caso di lavori eseguiti in difformità.