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Via libera dal Senato al Decreto Legge Imu, eliminata la prima rata sulla prima casa

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L’Imu, inoltre, è stata eliminata per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati


L’Aula del Senato ha approvato definitivamente, in seconda lettura, il disegno di legge di conversione del Decreto legge 102/2013 recante "Disposizioni urgenti per in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici" (DDL 1107/S - Relatori rispettivamente Sen. Remigio Ceroni del Gruppo parlamentare PdL e Sen. Federico Fornaro del Gruppo parlamentare PD), nel testo trasmesso dalla Camera dei Deputati.
 
In materia di IMU
È stata confermata, in particolare, la disposizione - auspicata dall’Ance - volta ad escludere l’IMU dai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

Nel corso dell’esame, è stato precisato che, ai fini dell’applicazione della predetta esenzione, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione dell’IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per le suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali sui quali il beneficio si applica.
 
È stata, altresì, confermata la cancellazione per il 2013 della prima rata dell’Imposta municipale sugli immobili (IMU) relativamente all’”abitazione principale” (ad eccezione delle categorie A1-A8-A9, quali immobili di lusso, ville e castelli), ai terreni agricoli e ai fabbricati rurali. Nel corso dell’esame, è stata attribuita ai Comuni - nelle more della riforma complessiva dell’imposizione sul patrimonio immobiliare e limitatamente al pagamento della seconda rata dell’IMU 2013 – la facoltà di equiparare all’abitazione principale, ai fini dell’applicazione della predetta imposta, le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo dell’imposta ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, con esclusione delle abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
 
Sull’accesso all’abitazione
Nel corso dell’esame, è stata modificata ed integrata la disposizione sulle misure di sostegno all’accesso all’abitazione con la quale si autorizza la Cassa Depositi e Prestiti a mettere a disposizione degli istituti di credito una base di liquidità per erogare nuovi finanziamenti.

Al riguardo viene chiarito che la maggiore disponibilità finanziaria concessa alle banche deve essere destinata all’erogazione di nuovi finanziamenti per l'acquisto dell'abitazione principale, preferibilmente appartenente ad una delle classi energetiche A, B o C, e per interventi di ristrutturazione ed efficientamento energetico, con priorità per le giovani coppie, per i nuclei familiari di cui fa parte almeno un soggetto disabile e per le famiglie numerose. Inoltre, i minori differenziali sui tassi di interesse in favore delle banche dovranno obbligatoriamente essere trasferiti sul costo del mutuo a vantaggio dei mutuatari.

È stata, poi, diminuita da 30 a 10 milioni la disponibilità del “Fondo per l’accesso al credito per l’acquisto della prima casa” (di cui al dl 112/2008 convertito dalla legge 191/2008) e contestualmente aumentata da 30 a 50 milioni di euro la disponibilità del “Fondo di sostegno per l’accesso alle abitazioni in locazioni”  (di cui alla legge 431/1998) per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

È stata, altresì, integrata la disposizione sul “Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa” (di cui alla legge 475/2007), specificando che la destinazione deve avere particolare riguardo per le famiglie numerose.

È stata, infine, modificata la disposizione che istituisce il Fondo per gli inquilini morosi stabilendo l’assegnazione prioritaria delle relative risorse alle Regioni che abbiano emanato norme per la riduzione del disagio abitativo che prevedono percorsi di accompagnamento sociale per i soggetti sottoposti a sfratto, anche attraverso organismi comunali. A tal fine viene previsto che le Prefetture adottino misure di graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto.

In materia di TARES
È stata integrata la disposizione del testo sulle modalità di determinazione, per l’anno 2013, della Tares.