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Bonus edilizi: dal Fisco ecco i nuovi codici tributo

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Bonus edilizi: dal Fisco ecco i nuovi codici tributo
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I nuovi codici tributo valgono per le comunicazioni delle opzioni di cessione del credito derivante dai Bonus Edilizi inviate al Fisco dal 1° aprile 2023

Novità sul fronte della cessione del credito derivante dai Bonus Edilizi. Arriva dall’Agenzia delle Entrate, che con un’apposita risoluzione ha istituito i codici tributo per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta, ceduti o fruiti come sconto in fattura, relativi a Superbonus, Sismabonus e Bonus barriere architettoniche, per le opzioni inviate al Fisco dal 1° aprile 2023.

Debuttano anche i codici da utilizzare per distinguere le rate annuali dei crediti risultanti dalla ripartizione della rata originaria degli stessi crediti, a seguito della comunicazione per la rateizzazione lunga, prevista dal provvedimento del direttore dell’Agenzia dello scorso 18 aprile.

L’esigenza dei nuovi codici è nata dall’opportunità prevista dal decreto “Aiuti-quater” (articolo 9, comma 4, Dl n. 176/2022), che consente ai fornitori e cessionari di beneficiare, previa comunicazione web alle Entrate, della rateizzazione lunga, cioè in 10 rate annuali di pari importo, delle quote non “spese” dei crediti edilizi relativi alle opzioni per la prima cessione o per lo sconto in fattura comunicate all’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 2023.

Si è reso necessario, in breve, predisporre codici tributo “dedicati” alle comunicazioni delle opzioni inviate dal 1° aprile 2023, al fine di distinguere i crediti nelle successive fasi di ulteriore cessione o utilizzo in compensazione tramite modello F24.

I nuovi codici tributo

Di conseguenza, ai codici tributo “7708” e “7718” previsti dalla risoluzione n. 71/2022 per la cessione del credito e lo sconto fattura, con la risoluzione odierna si aggiungono i seguenti identificativi:

- “7709” denominato “CESSIONE CREDITO - SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 - art. 121 DL n. 34/2020 - OPZIONI DAL 01/04/2023”;

- “7719” denominato “SCONTO - SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 - art. 121 DL n. 34/2020 - OPZIONI DAL 01/04/2023”;

- “7738” denominato “CESSIONE CREDITO - SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 - art. 121 DL n. 34/2020 - OPZIONI DAL 01/04/2023”;

- “7739” denominato “SCONTO - SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 - art. 121 DL n. 34/2020 - OPZIONI DAL 01/04/2023”;

- “7710” denominato “CESSIONE CREDITO - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE art. 119-ter DL n. 34/2020 - art. 121 DL n. 34/2020 - OPZIONI DAL 01/04/2023”;

- “7740” denominato “SCONTO - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE art. 119-ter DL n. 34/2020 - art. 121 DL n. 34/2020 - OPZIONI DAL 01/04/2023”.

I codici tributo istituiti con le risoluzioni n. 83/2020, n. 12/2022 e n. 71/2022 restano utilizzabili per identificare i crediti derivanti dalle opzioni in argomento comunicate fino al 31 marzo 2023, per le ipotesi e secondo le indicazioni riportate nei documenti di prassi richiamati.

Il provvedimento dello scorso 18 aprile, sopra richiamato, che ha definito le modalità attuative della rateizzazione lunga in 10 rate annuali dei crediti derivanti da cessione o sconto comunicata entro il 31 marzo 2023, ha tra l’altro stabilito che ciascuna nuova rata annuale derivante dalla ripartizione della rata originaria può essere utilizzata esclusivamente in compensazione tramite modello F24, dal 1° gennaio al 31 dicembre del relativo anno di riferimento, e non può essere ceduta a terzi, né ulteriormente ripartita.

Ciò premesso, allo scopo di distinguere le rate annuali dei crediti risultanti dalla ripartizione della rata originaria, sono istituiti i seguenti codici tributo:

- “7771” denominato “SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 - art. 121 DL n. 34/2020 - FRUIZIONE IN DIECI RATE - art. 9, c. 4, DL n. 176/2022”;

- “7772” denominato “SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 - art. 121 DL n. 34/2020 - FRUIZIONE IN DIECI RATE - art. 9, c. 4, DL n. 176/2022”;

- “7773” denominato “ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE art. 119-ter DL n. 34/2020 - art. 121 DL n. 34/2020 - FRUIZIONE IN DIECI RATE - art. 9, c. 4, DL n. 176/2022”.

I crediti in questione sono utilizzabili soltanto in compensazione tramite modello F24 presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. I codici tributo trovano posto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, oppure, in caso di riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”.

In fase di elaborazione delle deleghe di pagamento ricevute, precisa la risoluzione, sulla base dei dati risultanti dalle comunicazioni delle opzioni e dalle eventuali successive cessioni, nonché dalla ripartizione, l’Agenzia effettua controlli automatizzati per verificare che la somma utilizzata in compensazione da ciascun soggetto non superi la quota disponibile per ciascuna annualità, pena lo scarto del modello F24. Il rifiuto del pagamento è comunicato tramite apposita ricevuta consultabile tramite i servizi telematici dell’Agenzia.

Al riguardo, le Entrate evidenziano che nel campo “anno di riferimento” del modello F24 deve essere indicato l’anno in cui è utilizzabile in compensazione la rata annuale del credito, nel formato “AAAA”.