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Abruzzo: più tempo per gli indennizzi alle attività produttive

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Prorogato di 60 giorni il termine per presentare le domande di accesso agli indennizzi alle attività produttive. Le disposizioni previste per le imprese edili sono state estese anche ai fondi comuni di investimento immobiliare


E` stata firmata l`Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3808 del 15 settembre 2009 con la quale, in particolare, vengono apportate alcune modifiche e introdotte delle novita` in tema di indennizzi per le attivita` produttive.

Le modifiche riguardano alcune disposizioni contenute nell`ordinanza n. 3789 del 9 luglio 2009 relative alla concessione di indennizzi a favore delle attivita` produttive nonche` dei soggetti, individuali o collettivi, che esercitano attivita` culturali, ricreative, sportive e religiose e delle imprese di costruzioni (vedi anche news 949 del 22 luglio 2009)

Per entrambe viene prorogato di 60 giorni il termine per la presentazione delle domande per accedere agli indennizzi. Ora i soggetti interessati avranno 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell`ordinanza n. 3789 (20 luglio 2009) per presentare le relative domande al Sindaco del Comune nel cui territorio si trovano i beni danneggiati.

Nei casi in cui su disposizione comunale sia impedito l`accesso ai luoghi per la valutazione del danno subito, il termine per la presentazione delle domande decorre dal giorno in cui l`accesso e` consentito (art. 4, comma 6).

Alla domanda per l`accesso agli indennizzi, inoltre, non sara` piu` necessario allegare una perizia giurata per quantificare il danno subito ma sara` sufficiente una perizia ``asseverata``. Le spese sostenute per le perizie richieste a corredo della domanda di indennizzo, dispone l`ordinanza, rientreranno tra le spese ammissibili all`indennizzo (art. 4, comma 7).

Si sottolinea, poi, l`art. 9 dell`ordinanza n. 3808 che estende le disposizioni previste nell`ordinanza n. 3789 per le imprese di costruzioni anche ai fondi comuni di investimento immobiliare costituiti per l`acquisto di unita` abitative residenziali gia` ultimate o in fase di ultimazione.

Si ricorda che l`art. 5 dell`ordinanza n. 3789, come modificato dall`ordinanza n. 3803 del 15 agosto 2009, ha riconosciuto alle imprese di costruzione un indennizzo non superiore al 75% del costo stimato e fino ad una massimo di 30mila euro per la riparazione degli edifici in corso di realizzazione ovvero gia` realizzati a condizione che il completamente dell`edificio avvenga entro 6 mesi dalla pubblicazione dell`ordinanza in Gazzetta Ufficiale e sia destinato alla vendita o locazione a favore delle popolazioni colpite dal terremoto.

L`art. 9 dell`ordinanza n. 3808, nell`estendere la suddetta previsione ai fondi comuni di investimento, dispone che le unita` immobiliari vengano adibite alla locazione temporanea per una durata minima di 18 mesi , rinnovabile fino ad un massimo di 36 mesi e, in casi eccezionali, fino a 60 mesi in favore delle popolazioni colpite dal sisma le cui abitazioni principali siano state distrutte o rese inagibili con priorita` per quelle con esito E.

L`indennizzo previsto per i fondi comuni di investimento immobiliare e` concesso anche alle imprese che costruiscono e vendono le unita` abitative agli stessi fondi comuni. Per renderle immediatamente idonee all`uso abitativo viene anche stanziato un contributo fino ad un massimo di 2.000 euro per gli arredi necessari.