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Agevolazioni fiscali: pannelli solari e sistemi termodinamici

Urbanistica di
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di sara Sambrotta


Secondo quanto disposto dalla Legge Finanziaria 2007 è possibile beneficiare di una detrazione d’imposta, ai fini Irpef e Ires, per le spese sostenute per la realizzazione di determinati interventi su edifici esistenti, volti al risparmio energetico. In particolare l’art. 1 co. 346 della Legge n° 296 del 27/12/2006 e successive modifiche dispone che spetta una detrazione fiscale del 55% per l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università, entro il limite massimo di detrazione di 60.000 euro. L’art. 1 co. 48 Legge 220 del 2010 ha stabilito la proroga della detrazione fiscale delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2011 e che le stesse vengano ripartite in dieci quote costanti di pari importo, non più cinque come per gli esercizi precedenti. Con la Risoluzione n° 12/E del 07/02/2011 l’Agenzia Entrate ha chiarito che il beneficio  fiscale è applicabile anche agli impianti termodinamici a concentrazione solare per la produzione di energia termica.

Secondo quanto espresso dall’Agenzia Entrate, a fronte del parere ricevuto dall’ENEA (ente preposto alla verifica e controllo dei presupposti normativi per il risparmio energetico), i sistemi termodinamici a concentrazione solare utilizzati per la sola produzione di acqua calda sono assimilabili ai pannelli solari e pertanto possono essere ricondotti agli interventi di risparmio energetico agevolato.

Nel caso in cui il sistema termodinamico a concentrazione solare sia utilizzato per la produzione di energia elettrica e termica, tale sistema è incluso nella fattispecie di cui all’art. 1 co. 346 per i soli usi termici e quindi limitatamente alla produzione di energia termica. Nel caso in cui il sistema produca sia energia elettrica che termica, la quota di spesa detraibile deve essere individuata in misura percentuale sulla base del rapporto tra l’energia termica prodotta e quella complessivamente sviluppata dall’impianto.

Nel parere espresso dall’Agenzia Entrate si evidenzia come sia una condizione necessaria anche la sussistenza delle altre condizioni di legge, e specificatamente la certificazione di prestazione energetica e di qualità conforme alle indicazioni fornite dall’ENEA (EN12975). Allora perché non sfruttare al meglio la potenza del sole e le agevolazioni fiscali che lo Stato ha introdotto nel 2006 e ad oggi in vigore fino al 31 dicembre 2011? La Risoluzione apre i confini dei vantaggi fiscali degli impianti a risparmio energetico. Oggi l’energia solare può essere convertita in elettricità, riscaldamento di edifici o acqua calda sia da impianti a pannelli solari che da sistemi termodinamici a concentrazione solare. La scelta di un impianto rispetto ad un altro è da valutare anche considerando i vantaggi concreti e di funzionamento degli stessi. Entrambi gli impianti comunque utilizzano l’energia solare che non produce inquinamento e non ha spese di carburante, anche se i costi per realizzare questi impianti sono mediamente elevati. Valutando il risparmio fiscale e l’ammortamento dei costi di realizzazione possiamo incrementare la produzione di questi impianti per il bene comune.



* Questo articolo è tratto da Comunicare Energia, N° 2 Mar-Apr 2011.

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