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Agevolazioni fiscali per riqualificazione energetica

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L’Agenzia delle Entrate, rispondendo a un'istanza, con la risoluzione n. 33 del 2008, ha specificato che ne sono esclusi i Comuni, ma il bonus, oltre all’Irpef, può alleggerire anche l’Ires

Il bonus energetico previsto dalla normativa fiscale che punta a favorire e incentivare la riqualificazione del settore energetico non vale solamente per le persone fisiche, ma anche per le società.

Infatti, il premio del 55%, potrà essere utilizzato per alleggerire non solo l’Irpef – l’imposta sul reddito delle persone fisiche – ma anche l’Ires – l’imposta sul reddito delle società.
Nello specifico, l’Ires grava sulle società di capitali, sulle società cooperative e di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato.

È stata l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 33 del 2008, a fare chiarezza sul tema del bonus fiscale riferito all’Ires. Dovendo rispondere a un’istanza presentata da un Comune, l’Agenzia ha messo in evidenza come l’articolo 74 del Testo Unico delle Imposte sui redditi preveda che “gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, i comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo, le comunità montane, le province e le regioni non sono soggetti all’imposta Ires”.

Ciò significa che la norma contenuta all’interno del Testo Unico delle Imposte sui redditi prevede un’esclusione dall’Ires di carattere soggettivo, prescindendo dalle attività concretamente esercitate dal soggetto.

Di conseguenza, un Comune non può fruire del bonus fiscale per la riqualificazione del risparmio energetico, non essendo un soggetto sottoposto al pagamento dell’Ires.

Ritornando all’agevolazione fiscale del 55%, per gli investimenti effettuati lo scorso anno, il bonus, ripartito in tre quote annuali (2007, 2008, 2009) di pari importo, comporta una riduzione diretta dell’Ires.

L’Agenzia delle Entrate, inoltre, ha precisato che l’agevolazione fiscale riferita alla riqualificazione energetica interessa non solo gli edifici residenziali – come accade, invece, per la detrazione relativa agli interventi di ristrutturazione edilizia – ma anche i fabbricati appartenenti a qualsiasi categoria catastale (anche rurale) compresi, quindi, quelli strumentali, con la sola limitazione riguardante il fatto che gli edifici oggetto di interventi devono essere già esistenti.
Quindi, rimangono esclusi dall’agevolazione gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile.

Gli interventi agevolati sono suddivisibili in quattro categorie:

• La prima è riferita agli interventi di qualificazione energetica globale di edifici esistenti per i quali è prevista una detrazione fiscale massima di 100.000 euro. Sono interventi che devono evidenziare un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore ad almeno il 20 per cento rispetto ai valori indicati nell’allegato C del decreto ministeriale del 19 febbraio 2007.
L’indice di risparmio energetico per ottenere tale detrazione deve essere calcolato in riferimento al fabbisogno energetico dell’intero edificio, e non a quello delle singole porzioni immobiliari dello stesso.

• La seconda categoria è relativa agli interventi sull’involucro degli edifici, e prevede una detrazione fiscale massima pari a 60.000 euro. In questa tipologia rientrano gli interventi relativi a strutture opache verticali, ovvero pareti, a strutture opache orizzontali, quindi sia coperture sia pavimenti, a forniture e posa in opera di materiale coibente, di materiale ordinario, di nuove finestre comprensive di infissi e di miglioramento termico di componenti vetrati esistenti.

• Una terza categoria prevede, quali iniziative passibili di detrazioni fiscali, l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici, industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università. Anche per questa categoria di interventi è previsto un tetto massimo pari a 60.000 euro di agevolazioni.

• L’ultima categoria comprende interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.
Per questi interventi il valore massimo della detrazione scende a 30.000 euro.