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Ance, richieste indicazioni operative sulla tracciabilità dei flussi finanziari

Lavori pubblici di
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L'associazione dei costruttori ha inoltre chiesto al ministero dell'Interno di confermare la non applicabilità della nuova normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai rapporti contrattuali in corso


E' entrata in vigore la legge 13 agosto 2010, n. 136, concernente il piano straordinario contro le mafie il cui art. 3 contiene una disposizione relativa alla tracciabilita` dei flussi finanziari.

La nuova norma, che impone agli appaltatori ed ai loro subcontraenti di utilizzare conti correnti dedicati alle commesse pubbliche, e` stata dall`Associazione Nazionale dei Costruttori Edili condivisa nelle sue finalita`, che sono quelle della prevenzione delle infiltrazioni mafiose e dell`eliminazione dal mercato degli appalti di imprese che, proprio per la loro contiguita` con la criminalita` organizzata, operano in modo irregolare ed anticoncorrenziale.

Tuttavia, la disposizione appare di difficile lettura. L'Ance ha percio` richiesto al Ministero dell`Interno di impartire al piu` presto indicazioni operative, al fine di facilitarne la prima applicazione da parte delle imprese e delle amministrazioni appaltanti, nonche` di garantirne l`omogeneita` di interpretazione sul territorio nazionale.

La questione piu` urgente che abbiamo sollevato riguarda l`applicabilita` della nuova normativa ai rapporti pendenti alla data di entrata in vigore della legge n. 136/2010.

Sul punto, secondo l'associazione, per quanto concerne il contratto di appalto e i relativi subcontratti, il silenzio del legislatore induce a ritenere che, in base ai principi generali (art. 11 disp. prel. cod. civ.), le nuove disposizioni debbano trovare applicazione soltanto con riferimento ai rapporti instaurati successivamente all`entrata in vigore della normativa.

Infatti, poiche` la disposizione introduce una serie di obbligazioni destinate ad incidere sull`adempimento contrattuale, si deve ritenere che il momento rilevante ai fini dell`individuazione della normativa applicabile sia  costituito dalla sottoscrizione del contratto o, addirittura, secondo un orientamento consolidato in tema di procedure ad evidenza pubblica, quello della pubblicazione del bando di gara.

L'Ance ritiene che l`interpretazione sopra esposta abbia solide basi giuridiche, tuttavia, poiche` in base a notizie fornite dagli organi di stampa sembra emergere anche un diverso orientamento, secondo il quale la norma avrebbe un`applicazione immediata, abbiamo ritenuto necessario, come detto, di sottoporre la questione al Ministero competente, al quale abbiamo anche fatto presente che l`eventuale applicazione retroattiva delle nuove disposizioni creerebbe non poche difficolta` operative, stante l`onerosita` degli adempimenti richiesti a fronte della scarsa chiarezza delle norme e delle pesanti sanzioni riconnesse alla violazione degli obblighi da esse previsti.

Infine, proprio in considerazione della non facile lettura della norma e del forte impatto che la sua applicazione produrra` sulle imprese, l'Associazione ha anche chiesto la costituzione, presso il Ministero, di un gruppo di lavoro, con la partecipazione dell'Ance stessa, al fine di valutare i problemi che nasceranno in sede di attuazione della normativa e dare conseguenti indicazioni operative.