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Attività produttive in Abruzzo: prorogato il termine relativo alle domande di indennizzo

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L'Ordinanza n. 3827 del presidente del Consiglio proroga di 60 giorni il termine relativo alle domande di indennizzo per le attività produttive


E` in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale l`ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3827 del 27 novembre 2009 che all`art. 7 proroga ulteriormente di 60 giorni (decorrenti dalla pubblicazione del provvedimento) il termine per presentare le domande di indennizzo  previste dall`OPCM n. 3789/2009 a favore delle attivita` produttive nonche` dei soggetti, individuali e collettivi, che esercitano attivita` collettive, ricreative, sportive e religiose e delle imprese di costruzioni.

Relativamente ai lavori di riparazione degli edifici classificati B e C l`ordinanza prevede, all`art. 15, che gli stessi debbano iniziare non oltre sette giorni dalla comunicazione del contributo definitivo e terminare entro i tempi indicati nel preventivo di spesa allegato alla domanda di contributo e comunque non oltre 6 mesi dal loro inizio per gli interventi su immobili con esito B e sette mesi per quelli con esito C.

Sono, comunque, fatte salve le situazioni di particolare complessita` adeguatamente documentate mediante perizia asseverata e validata dal competente servizio tecnico del Comune. Scaduti i predetti termini i nuclei familiari interessati perderanno il diritto al contributo per l`autonoma sistemazione e altre forme di sostegno a carico delle risorse pubbliche.

Tra le altre previsioni contenute nell`ordinanza si segnalano:

- Art. 8: prorogato a 12 mesi il termine per determinare l`indennita` di provvisoria occupazione o di espropriazione delle aree destinate ai moduli abitativi provvisori;

- Art. 13, comma 1: i nuclei familiari che dal censimento risultano avere l`abitazione principale classificata con esito B e C in zona rossa del Comune dell`Aquila mantengono, anche se non ancora assegnatarie dei moduli abitativi provvisori, il diritto a permanere nei predetti alloggi anche nel caso in cui le relative abitazioni non risultino piu` ricomprese nella zona rossa per gli effetti derivanti da successivi interventi di messa in sicurezza, per il tempo necessario per l`esecuzione dei lavori di riparazione. Le domande di contributo per la riparazione delle suddette unita` immobiliari e delle parti comuni dei relativi edifici devono essere presentate entro 90 giorni dalla pubblicazione sull`albo pretorio del Comune competente dei provvedimenti di messa in sicurezza ovvero degli esiti di agibilita` se successivi;

- Art. 13, comma 2: i Sindaci sono autorizzati a reperire alloggi temporanei ovvero e` concesso il contributo di autonoma sistemazione per coloro che hanno perso la disponibilita` di un`unita` abitativa classificata con esito A, B o C essendo venuto meno, a causa dell`evento sismico, il rapporto di locazione, per una durata pari al periodo residuo non goduto e comunque nel limite di 12 mesi.