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Authority: controlli più stringenti per le Società Organismi di Attestazione

Lavori pubblici di
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Pubblicate dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici alcune precisazioni in merito ai : controlli sui certificati di esecuzione dei lavori


Con riferimento all’obbligo imposto alle Società Organismi di  Attestazione (di seguito SOA) dall’art. 40, comma 3, del D.Lgs. 163/2006, di  attestare l’esistenza nei soggetti qualificati dei certificati di esecuzione  dei lavori (di seguito C.E.L.) e dei conseguenti oneri – meglio specificati  nella determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di  Lavori, Servizi e Forniture n. 6 del 27 luglio 2010 – di richiedere conferma di  tali certificati alle stazioni appaltanti che li hanno rilasciati nonché di segnalare all’Autorità stessa il mancato invio di copia degli stessi, si  precisa che:

- la richiesta delle SOA alle  stazioni appaltanti di conferma della veridicità dei C.E.L. emessi in data anteriore al 1° luglio 2006 redatta sulla base della comunicazione-tipo  allegata alla suddetta determinazione deve essere inviata per conoscenza  all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e  Forniture esclusivamente con le seguenti modalità: a mezzo fax indirizzato alla Direzione Generale OSAM (il numero sarà oggetto di separata comunicazione);

- anche la richiesta delle SOA alle  stazioni appaltanti di conferma della veridicità dei C.E.L. emessi in data  successiva al 1° luglio 2006 deve essere redatta con una comunicazione analoga  alla comunicazione-tipo allegata alla suddetta determinazione e deve essere  inviata per conoscenza all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di  Lavori, Servizi e Forniture esclusivamente con le medesime modalità sopra  indicate;

- nell’oggetto delle comunicazioni  fax inviate all’Autorità deve specificarsi se trattasi di conferma della veridicità di C.E.L. emessi in data anteriore al 1° luglio 2006 oppure emessi  successivamente. Convezionalmente l’Autorità stabilisce che all’inizio  dell’oggetto deve essere indicato il codice AX nel primo caso (C.E.L.  rilasciato prima del 01.07.2006), e il codice BY nel secondo caso (C.E.L.  rilasciato successivamente al 01.07.2006);

- conformemente a quanto indicato  nella determinazione n. 6 del 7 luglio 2010, il termine indicato nella  richiesta della SOA deve ritenersi decorso trascorsi venti giorni dalla ricezione della lettera raccomandata a.r. o della P.E.C. e pertanto la SOA,  prima di procedere a segnalare il mancato adempimento all’Autorità, deve avere  prova dell’avvenuta ricezione da parte della stazione appaltante della  richiesta stessa. A tal fine fanno fede: per la raccomandata a.r. la cartolina  di ritorno e per la P.E.C. la e-mail attestante la ricezione;

- la SOA è tenuta a segnalare  all’Autorità il mancato adempimento della stazione appaltante mediante una  comunicazione da inviare alla stessa esclusivamente a mezzo fax indirizzato  alla Direzione Generale OSAM (il numero sarà oggetto di separata  comunicazione).