Con riferimento all’obbligo imposto alle Società Organismi di Attestazione (di seguito SOA) dall’art. 40, comma 3, del D.Lgs. 163/2006, di attestare l’esistenza nei soggetti qualificati dei certificati di esecuzione dei lavori (di seguito C.E.L.) e dei conseguenti oneri – meglio specificati nella determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 6 del 27 luglio 2010 – di richiedere conferma di tali certificati alle stazioni appaltanti che li hanno rilasciati nonché di segnalare all’Autorità stessa il mancato invio di copia degli stessi, si precisa che:
- la richiesta delle SOA alle stazioni appaltanti di conferma della veridicità dei C.E.L. emessi in data anteriore al 1° luglio 2006 redatta sulla base della comunicazione-tipo allegata alla suddetta determinazione deve essere inviata per conoscenza all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture esclusivamente con le seguenti modalità: a mezzo fax indirizzato alla Direzione Generale OSAM (il numero sarà oggetto di separata comunicazione);
- anche la richiesta delle SOA alle stazioni appaltanti di conferma della veridicità dei C.E.L. emessi in data successiva al 1° luglio 2006 deve essere redatta con una comunicazione analoga alla comunicazione-tipo allegata alla suddetta determinazione e deve essere inviata per conoscenza all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture esclusivamente con le medesime modalità sopra indicate;
- nell’oggetto delle comunicazioni fax inviate all’Autorità deve specificarsi se trattasi di conferma della veridicità di C.E.L. emessi in data anteriore al 1° luglio 2006 oppure emessi successivamente. Convezionalmente l’Autorità stabilisce che all’inizio dell’oggetto deve essere indicato il codice AX nel primo caso (C.E.L. rilasciato prima del 01.07.2006), e il codice BY nel secondo caso (C.E.L. rilasciato successivamente al 01.07.2006);
- conformemente a quanto indicato nella determinazione n. 6 del 7 luglio 2010, il termine indicato nella richiesta della SOA deve ritenersi decorso trascorsi venti giorni dalla ricezione della lettera raccomandata a.r. o della P.E.C. e pertanto la SOA, prima di procedere a segnalare il mancato adempimento all’Autorità, deve avere prova dell’avvenuta ricezione da parte della stazione appaltante della richiesta stessa. A tal fine fanno fede: per la raccomandata a.r. la cartolina di ritorno e per la P.E.C. la e-mail attestante la ricezione;
- la SOA è tenuta a segnalare all’Autorità il mancato adempimento della stazione appaltante mediante una comunicazione da inviare alla stessa esclusivamente a mezzo fax indirizzato alla Direzione Generale OSAM (il numero sarà oggetto di separata comunicazione).